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Avvocato penalista e presunzione di innocenza. |
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L'avvocato penalista e la presunzione di innocenza.
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Si è ormai soliti indicare così ossia "presunzione di innocenza", appunto, con espressione, invero, alquanto impropria, entrata nell'uso corrente anche degli addetti ai lavori (avvocati e magistrati), il noto principio di rango costituzionale sancito dall'art. 27 della Costituzione, il quale, dopo avere stabilito, al primo comma, che: "La responsabilità penale è personale.", al secondo comma, così testualmente recita: "L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva".
La Costituzione della Repubblica Italiana ha sancito il cosiddetto principio di non colpevolezza, che significa, in punto di sistematica del diritto, un quid di alquanto diverso, da un punto di vista strettamente giuridico, dal più riduttivo ed incostituzionale concetto di presunzione di innocenza, per quanto qui di seguito si dirà.
Secondo questo principio costituzionale, l’imputato non è e non si può considerare colpevole, dunque, se non (e solo) dopo che sia intervenuta una sentenza di condanna definitiva, ritualmente emanata da un giudice.
Per "condanna definitiva", poi, si intende una sentenza di condanna che sia già passata in giudicato, e, cioè, una sentenza avverso la quale non è più possibile esperire alcuno dei mezzi di impugnazione cosiddetti ordinari, quali l'appello od il ricorso per Cassazione.
Pare che - la forma dubitativa s'impone, attese le tante inesattezze storiche tramandateci - i primi studi protesi ad affermare la necessità di introdurre nel sistema processuale penale italiano la presunzione d'innocenza, risalgano al XVIII° secolo e che siano dovuti alle opere di Pietro Verri e di Cesare Beccaria.
Secondo questo principio costituzionale, l’imputato non è e non si può considerare colpevole, dunque, se non (e solo) dopo che sia intervenuta una sentenza di condanna definitiva, ritualmente emanata da un giudice.
Per "condanna definitiva", poi, si intende una sentenza di condanna che sia già passata in giudicato, e, cioè, una sentenza avverso la quale non è più possibile esperire alcuno dei mezzi di impugnazione cosiddetti ordinari, quali l'appello od il ricorso per Cassazione.
Pare che - la forma dubitativa s'impone, attese le tante inesattezze storiche tramandateci - i primi studi protesi ad affermare la necessità di introdurre nel sistema processuale penale italiano la presunzione d'innocenza, risalgano al XVIII° secolo e che siano dovuti alle opere di Pietro Verri e di Cesare Beccaria.