Avvocato penalista - Art. 41 bis Ordinamento Penitenziario - "carcere duro" per i mafiosi e per gli altri detenuti ad essi equiparati.
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Avvocato penalista - Art. 41 bis Ordinamento Penitenziario - "carcere duro" per i mafiosi e per gli altri detenuti ad essi equiparati. |
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L'articolo 41 bis fa parte lelle norme della legge 354 del 1975 sul trattamento penitenziario, modificata dalla legge n°. 94 del 2002.
E' inserito nel capitolo IV, intitolato al regime penitenziario.
Situazioni di emergenza.
In casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, il ministro di grazia e giustizia ha facoltà di sospendere nell'istituto interessato o in parte di esso l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati. La sospensione deve essere motivata dalla necessità di ripristinare l'ordine e la sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al conseguimento del fine suddetto.
Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti o internati per taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-bis, in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza. La sospensione comporta le restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire i collegamenti con l'associazione di cui al periodo precedente.