Questa è giustizia?

domenica 4 giugno 2000

Avvocato penalista - Denuncia di crediti inesistenti. Art. 226 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267.

Avvocato penalista - Denuncia di crediti inesistenti. Art. 226 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267.
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Art. 226 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267. Denuncia di crediti inesistenti.

Si applicano le pene stabilite nell'art. 220 agli amministratori, ai direttori generali e ai liquidatori di società dichiarate fallite, che hanno commesso i fatti in esso indicati.
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