Questa è giustizia?

martedì 11 aprile 2000

Avvocato penalista - Fabbricazione o commercio non autorizzati di armi. Art. 695 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Fabbricazione o commercio non autorizzati di armi. Art. 695 del Codice Penale.
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Art. 695. Fabbricazione o commercio non autorizzati di armi.

Chiunque, senza la licenza dell'autorità, fabbrica o introduce nello Stato, o esporta, o pone comunque in vendita armi, ovvero ne fa raccolta per ragioni di commercio o d'industria, è punito con l'arresto fino a tre anni e con l'ammenda fino a euro 1.239.

Non si applica la pena dell'arresto, qualora si tratti di collezioni di armi artistiche, rare o antiche.
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