Questa è giustizia?

venerdì 28 aprile 2000

Avvocato penalista - Acquisto di cose di sospetta provenienza. Art. 712 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Acquisto di cose di sospetta provenienza. Art. 712 del Codice Penale.
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Art. 712. Acquisto di cose di sospetta provenienza.

Chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda non inferiore a euro 10.

Alla stessa pena soggiace chi si adopera per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza.
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