Questa è giustizia?

lunedì 6 dicembre 1999

Avvocato penalista - Violenza sessuale. Art. 609 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Violenza sessuale. Art. 609 bis del Codice Penale.
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Art. 609 bis. Violenza sessuale.
 
Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
 
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
 
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
 
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
 
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.
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