Questa è giustizia?

venerdì 17 dicembre 1999

Avvocato penalista - Violenza privata. Art. 610 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Violenza privata. Art. 610 del Codice Penale.
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Art. 610. Violenza privata.
 
Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare, od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.
 
La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339.
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