Questa è giustizia?

mercoledì 15 dicembre 1999

Avvocato penalista - Adescamento di minorenni. Art. 609 undecies del Codice Penale

Avvocato penalista  - Adescamento di minorenni. Art. 609 undecies del Codice Penale.
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Art. 609 undecies. Adescamento di minorenni. (1)

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni.

Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 4 della L. 1 ottobre 2012, n°. 172.
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