Questa è giustizia?

sabato 27 novembre 1999

Avvocato penalista - Plagio. Art. 603 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Plagio. Art. 603 del Codice Penale.
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Art. 603. Plagio. (1)

Chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

(1) La Corte Costituzionale con sentenza 8 giugno 1981, n°. 96, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intero articolo.
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