Questa è giustizia?

mercoledì 24 novembre 1999

Avvocato penalista - Pene accessorie. Art. 602 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Pene accessorie. Art. 602 bis del Codice Penale.
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Art. 602 bis. Pene accessorie. (1)
 
(...)
 
(1) L'articolo che recitava: "La condanna per i reati di cui agli articoli 583-bis, 600, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies comporta, qualora i fatti previsti dai citati articoli siano commessi dal genitore o dal tutore, rispettivamente:
 
1) la decadenza dall’esercizio della potestà del genitore;
 
2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente all’amministrazione di sostegno, alla tutela e alla cura. " è stato aggiunto dall’art. 3 della L. 15 luglio 2009, n°. 94 e poi abrogato dall'art. 4 della L. 1 ottobre 2012, n°. 172.
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