Questa è giustizia?

sabato 16 ottobre 1999

Avvocato penalista - Omicidio del consenziente. Art. 579 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Omicidio del consenziente. Art. 579 del Codice Penale.
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Art. 579. Omicidio del consenziente.
 
Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con la reclusione da sei a quindici anni.
 
Non si applicano le aggravanti indicate nell'articolo 61.
 
Si applicano le disposizioni relative all'omicidio se il fatto è commesso:
 
1) contro una persona minore degli anni diciotto;
 
2) contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un'altra infermità o per l'abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti;
 
3) contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno.
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