Questa è giustizia?

martedì 26 ottobre 1999

Avvocato penalista - Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto. Art. 586 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto. Art. 586 del Codice Penale.
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Art. 586. Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto.
 
Quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell'articolo 83, ma le pene stabilite negli articoli 589 e 590 sono aumentate.
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