Questa è giustizia?

martedì 19 ottobre 1999

Avvocato penalista - Lesione personale. Art. 582 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Lesione personale. Art. 582 del Codice Penale.
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Art. 582. Lesione personale.

Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.

Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.
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