Questa è giustizia?

mercoledì 13 ottobre 1999

Avvocato penalista - Circostanze aggravanti. Ergastolo. Art. 576 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Circostanze aggravanti. Ergastolo. Art. 576 del Codice Penale.
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Art. 576. Circostanze aggravanti. Ergastolo. (1)
 
Si applica la pena dell'ergastolo (2) se il fatto preveduto dall'articolo precedente è commesso:
 
1. col concorso di taluna delle circostanze indicate nel n. 2 dell'articolo 61;
 
2. contro l'ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso, ovvero quando vi è premeditazione;
 
3. dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza;
 
4. dall'associato per delinquere, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione;
 
5. in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies; (2)
 
5.1) dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis nei confronti della stessa persona offesa. (3)
 
5-bis) contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio. (4)
 
È latitante, agli effetti della legge penale, chi si trova nelle condizioni indicate nel n. 6 dell'articolo 61.
 
(1) Le parole: "Pena dell'" sono state soppresse dall'art. 4 della L. 1 ottobre 2012, n°. 172.
 
(2) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'art. 1 del D. Lgs. Lgt. 10 agosto 1944, n°. 224. Il comma è stato così modificato dall’art. 1, co. 1, lett. a) del D. L. 23 febbraio 2009, n°. 11, convertito con modificazioni nella L. 23 aprile 2009, n°. 38 e successivamente così sostituito dall'art. 4 della L. 1 ottobre 2012, n°. 172.
 
(3) La lettera che recitava: "5. in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies" è stata così modificata dall’art. 1, co. 1, lett. b) del D. L. 23 febbraio 2009, n°. 11, convertito con modificazioni nella L. 23 aprile 2009, n°. 38 e di nuovo dall'art. 4 della L. 1 ottobre 2012, n°. 172.
 
(4) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. b sexies) del D. L. 23 maggio 2008, n°. 92, convertito con modificazioni nella L. 24 luglio 2008, n°. 125.
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