Questa è giustizia?

giovedì 26 agosto 1999

Avvocato penalista - Sfruttamento di prostitute. Art. 534 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Sfruttamento di prostitute. Art. 534 del Codice Penale.
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Art. 534. Sfruttamento di prostitute.

[Art. 534. Sfruttamento di prostitute. (1)

Chiunque si fa mantenere, anche in parte, da una donna, sfruttando i guadagni che essa ricava dalla sua prostituzione, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire mille a diecimila.]

(1) Articolo abrogato dalla Legge 20 febbraio 1958, n°. 75.
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