Questa è giustizia?

giovedì 10 giugno 1999

Avvocato penalista - Uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta. Art. 472 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta. Art. 472 del Codice Penale.
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Art. 472 del Codice Penale. Uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta.

Chiunque fa uso, a danno altrui, di misure o di pesi con l'impronta legale contraffatta o alterata, o comunque alterati, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.

La stessa pena si applica a chi nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, detiene misure o pesi con l'impronta legale contraffatta o alterata, ovvero comunque alterati.

Agli effetti della legge penale, nella denominazione di misure o di pesi, è compreso qualsiasi strumento per misurare o pesare.
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