Questa è giustizia?

mercoledì 30 giugno 1999

Avvocato penalista - Uso di atto falso. Art. 489 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Uso di atto falso. Art. 489 del Codice Penale.
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Art. 489 del Codice Penale. Uso di atto falso.

Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.

Qualora si tratti di scritture private chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.
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