Questa è giustizia?

giovedì 24 giugno 1999

Avvocato penalista - Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. Art. 483 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. Art. 483 del Codice Penale.
____________________________________
 
Art. 483 del Codice Penale. Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.
 
Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.
 
Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.
___________________________________
 


Nessun commento:

Posta un commento

________________ AVVERTENZE ________________

Sono ammessi e graditi solo i Commenti che abbiano attinenza coi temi qui trattati e che si connotino per la loro formulazione chiara, civile, educata e rispettosa.
Non sono ammessi, poichè sgraditi, i Commenti che non abbiano i requisiti di cui sopra o che protendano ad offendere, diffamare, calunniare o comunque ad arrecare
in qualunque altro modo danno agli altri, siano essi persone fisiche, giuridiche, enti od istituzioni.
Nei casi più gravi, il moderatore o la proprietà del
sito, come di dovere, segnaleranno alle competenti Autorità, anche giudiziarie, i fatti ed i responsabili.
______________________________________________