Questa è giustizia?

venerdì 7 maggio 1999

Avvocato penalista - Epidemia. Art. 438 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Epidemia. Art. 438 del Codice Penale.
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Art. 438 del Codice Penale. Epidemia.
 
Chiunque cagiona un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l'ergastolo.
 
Se dal fatto deriva la morte di più persone, si applica la pena di morte. (1)
 
(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'art. 1 del D. Lgs. Lgt. 10 agosto 1944, n°. 224.
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