Questa è giustizia?

mercoledì 12 maggio 1999

Avvocato penalista - Commercio o somministrazione di medicinali guasti. Art. 443 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Commercio o somministrazione di medicinali guasti. Art. 443 del Codice Penale.
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Art. 443 del Codice Penale. Commercio o somministrazione di medicinali guasti.
 
Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio o somministra medicinali guasti o imperfetti è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.
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