Questa è giustizia?

giovedì 18 febbraio 1999

Avvocato penalista - Falsa testimonianza. Art. 372 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Falsa testimonianza. Art. 372 del Codice Penale.
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Art. 372 del Codice Penale. Falsa testimonianza.
 
Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni (1).
 
(1) Articolo così modificato prima dall'art. 11, comma secondo, del D. L. 8 giugno 1992, n°. 306, convertito, con modificazioni nella L. 7 agosto 1992, n°. 356, e, poi, dall’art. 10, comma 5, della L. 20 dicembre 2012, n°. 237.
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