Questa è giustizia?

domenica 6 dicembre 1998

Avvocato penalista - Malversazione a danno di privati. Art. 315 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Malversazione a danno di privati. Art. 315 del Codice Penale.
____________________________________
 
Art. 315 del Codice Penale. Malversazione a danno di privati. (1)
 
[Art. 315 del Codice Penale. Malversazione a danno di privati.
 
"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che si appropria o, comunque, distrae, a profitto proprio o di un terzo, denaro o qualsiasi cosa mobile non appartenente alla pubblica amministrazione, di cui egli ha il possesso per ragione del suo ufficio o servizio, è punito con la reclusione da tre a otto anni, e con la multa non inferiore a lire due milioni.
 
Si applicano le disposizioni del capoverso dell'articolo precedente."]
 
(1) Questo articolo è stato abrogato dall'art. 20, della L. 26 aprile 1990, n°. 86.
____________________________________
 


Nessun commento:

Posta un commento

________________ AVVERTENZE ________________

Sono ammessi e graditi solo i Commenti che abbiano attinenza coi temi qui trattati e che si connotino per la loro formulazione chiara, civile, educata e rispettosa.
Non sono ammessi, poichè sgraditi, i Commenti che non abbiano i requisiti di cui sopra o che protendano ad offendere, diffamare, calunniare o comunque ad arrecare
in qualunque altro modo danno agli altri, siano essi persone fisiche, giuridiche, enti od istituzioni.
Nei casi più gravi, il moderatore o la proprietà del
sito, come di dovere, segnaleranno alle competenti Autorità, anche giudiziarie, i fatti ed i responsabili.
______________________________________________