Questa è giustizia?

lunedì 30 novembre 1998

Avvocato penalista - Banda armata: casi di non punibilità. Art. 309 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Banda armata: casi di non punibilità. Art. 309 del Codice Penale.
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Art. 309 del Codice Penale. Banda armata: casi di non punibilità.
 
Nei casi preveduti dagli articoli 306 e 307, non sono punibili coloro i quali, prima che sia commesso il delitto per cui la banda armata venne formata, e prima dell'ingiunzione dell'autorità o della forza pubblica, o immediatamente dopo tale ingiunzione:
 
1) disciolgono o, comunque, determinano lo scioglimento della banda;
 
2) non essendo promotori o capi della banda, si ritirano dalla banda stessa, ovvero si arrendono, senza opporre resistenza e consegnando o abbandonando le armi.
 
Non sono parimenti punibili coloro i quali impediscono comunque che sia compiuta l'esecuzione del delitto per cui la banda è stata formata.
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