Questa è giustizia?

venerdì 16 ottobre 1998

Avvocato penalista - Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo. Art. 270 quater 1 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo. Art. 270 quater 1 del Codice Penale.
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Art. 270 quater 1 del Codice Penale. Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo. (1)
 
Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da tre a sei anni.
 
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 2, D. L. 18 febbraio 2015, n°. 7.
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