Questa è giustizia?

martedì 8 settembre 1998

Avvocato penalista - Specie (delle misure di sicurezza patrimoniali): regole generali. Art. 236 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Specie (delle misure di sicurezza patrimoniali): regole generali. Art. 236 del Codice Penale.
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Art. 236 del Codice Penale. Specie (delle misure di sicurezza patrimoniali): regole generali.
 
Sono misure di sicurezza patrimoniali, oltre quelle stabilite da particolari disposizioni di legge:
 
1) la cauzione di buona condotta;
 
2) la confisca.
 
Si applicano anche alle misure di sicurezza patrimoniali le disposizioni degli articoli 199, 200, prima parte, 201, prima parte, 205, prima parte e numero 3 del capoverso, e, salvo che si tratti di confisca, le disposizioni del primo e secondo capoverso dell'articolo 200 e quelle dell'articolo 210.
 
Alla cauzione di buona condotta si applicano altresì le disposizioni degli articoli 202, 203, 204, prima parte, e 207.
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