Questa è giustizia?

martedì 18 agosto 1998

Avvocato penalista - Specie. Art. 215 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Specie. Art. 215 del Codice Penale.
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Art. 215 del Codice Penale. Specie.
 
Le misure di sicurezza personali si distinguono in detentive e non detentive.
 
Sono misure di sicurezza detentive:
 
1) l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro;
 
2) il ricovero in una casa di cura e di custodia;
 
3) il ricovero in un manicomio giudiziario;
 
4) il ricovero in un riformatorio giudiziario.
 
Sono misure di sicurezza non detentive:
 
1) la libertà vigilata;
 
2) il divieto di soggiorno in uno o più comuni, o in una o più province;
 
3) il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche;
 
4) l'espulsione dello straniero dallo Stato.
 
Quando la legge stabilisce una misura di sicurezza senza indicarne la specie, il giudice dispone che si applichi la libertà vigilata a meno che, trattandosi di un condannato per delitto, ritenga di disporre l'assegnazione di lui a una colonia agricola o ad una casa di lavoro.
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