Questa è giustizia?

domenica 9 agosto 1998

Avvocato penalista - Revoca delle misure di sicurezza personali. Art. 207 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Revoca delle misure di sicurezza personali. Art. 207 del Codice Penale.
____________________________________
 
Art. 207 del Codice Penale. Revoca delle misure di sicurezza personali.
 
Le misure di sicurezza non possono essere revocate se le persone ad esse sottoposte non hanno cessato di essere socialmente pericolose.
 
La revoca non può essere ordinata se non è decorso un tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge per ciascuna misura di sicurezza.
 
[Anche prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge, la misura di sicurezza applicata dal giudice può essere revocata con decreto del ministro della giustizia.] (1)
 
(1) Comma abrogato dall'art. 89 della Legge 26 luglio 1975, n°. 354.
____________________________________
 


Nessun commento:

Posta un commento

________________ AVVERTENZE ________________

Sono ammessi e graditi solo i Commenti che abbiano attinenza coi temi qui trattati e che si connotino per la loro formulazione chiara, civile, educata e rispettosa.
Non sono ammessi, poichè sgraditi, i Commenti che non abbiano i requisiti di cui sopra o che protendano ad offendere, diffamare, calunniare o comunque ad arrecare
in qualunque altro modo danno agli altri, siano essi persone fisiche, giuridiche, enti od istituzioni.
Nei casi più gravi, il moderatore o la proprietà del
sito, come di dovere, segnaleranno alle competenti Autorità, anche giudiziarie, i fatti ed i responsabili.
______________________________________________