Questa è giustizia?

mercoledì 5 agosto 1998

Avvocato penalista - Pericolosità sociale. Art. 203 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Pericolosità sociale. Art. 203 del Codice Penale.
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Art. 203 del Codice Penale. Pericolosità sociale.
 
Agli effetti della legge penale, è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell'articolo precedente quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati.
 
La qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell'articolo 133.
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