Questa è giustizia?

giovedì 13 agosto 1998

Avvocato penalista - Esecuzione delle misure di sicurezza. Art. 211 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Esecuzione delle misure di sicurezza. Art. 211 del Codice Penale.
____________________________________
 
Art. 211 del Codice Penale. Esecuzione delle misure di sicurezza.
 
Le misure di sicurezza aggiunte a una pena detentiva sono eseguite dopo che la pena è stata scontata o è altrimenti estinta.
 
Le misure di sicurezza, aggiunte a pena non detentiva, sono eseguite dopo che la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile.
 
L'esecuzione delle misure di sicurezza temporanee non detentive, aggiunte a misure di sicurezza detentive ha luogo dopo la esecuzione di queste ultime.
____________________________________
 


Nessun commento:

Posta un commento

________________ AVVERTENZE ________________

Sono ammessi e graditi solo i Commenti che abbiano attinenza coi temi qui trattati e che si connotino per la loro formulazione chiara, civile, educata e rispettosa.
Non sono ammessi, poichè sgraditi, i Commenti che non abbiano i requisiti di cui sopra o che protendano ad offendere, diffamare, calunniare o comunque ad arrecare
in qualunque altro modo danno agli altri, siano essi persone fisiche, giuridiche, enti od istituzioni.
Nei casi più gravi, il moderatore o la proprietà del
sito, come di dovere, segnaleranno alle competenti Autorità, anche giudiziarie, i fatti ed i responsabili.
______________________________________________