Questa è giustizia?

martedì 21 luglio 1998

Avvocato penalista - Spese per il mantenimento del condannato. Obbligo di rimborso. Art.188 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Spese per il mantenimento del condannato. Obbligo di rimborso. Art.188 del Codice Penale.
____________________________________
 
Art. 188 del Codice Penale. Spese per il mantenimento del condannato. Obbligo di rimborso.
 
Il condannato è obbligato a rimborsare all'erario dello Stato le spese per il suo mantenimento negli stabilimenti di pena, e risponde di tale obbligazione con tutti i suoi beni mobili e immobili, presenti e futuri, a norma delle leggi civili.
 
L'obbligazione non si estende alla persona civilmente responsabile , e non si trasmette agli eredi del condannato.
____________________________________
 
 

Nessun commento:

Posta un commento

________________ AVVERTENZE ________________

Sono ammessi e graditi solo i Commenti che abbiano attinenza coi temi qui trattati e che si connotino per la loro formulazione chiara, civile, educata e rispettosa.
Non sono ammessi, poichè sgraditi, i Commenti che non abbiano i requisiti di cui sopra o che protendano ad offendere, diffamare, calunniare o comunque ad arrecare
in qualunque altro modo danno agli altri, siano essi persone fisiche, giuridiche, enti od istituzioni.
Nei casi più gravi, il moderatore o la proprietà del
sito, come di dovere, segnaleranno alle competenti Autorità, anche giudiziarie, i fatti ed i responsabili.
______________________________________________