Questa è giustizia?

martedì 30 giugno 1998

Avvocato penalista - Effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova. Art.168 ter del Codice Penale.

Avvocato penalista - Effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova. Art.168 ter del Codice Penale.
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Art. 168 ter del Codice Penale. Effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova. (1)
 
Durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato è sospeso.
 
Non si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 161.
 
L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede.
 
L'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.
 
(1) Articolo inserito dall’art. 3, comma 11, L. 28 aprile 2014, n°. 67.
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