Questa è giustizia?

mercoledì 20 maggio 1998

Avvocato penalista - Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena: limiti. Art. 132 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena: limiti. Art. 132 del Codice Penale.
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Art. 132 del Codice Penale. Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena: limiti.
 
Nei limiti fissati dalla legge, il giudice applica la pena discrezionalmente; esso deve indicare i motivi che giustificano l'uso di tal potere discrezionale.
 
Nell'aumento o nella diminuzione della pena non si possono oltrepassare i limiti stabiliti per ciascuna specie di pena, salvi i casi espressamente determinati dalla legge.
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