Questa è giustizia?

venerdì 27 marzo 1998

Avvocato penalista - Limiti degli aumenti delle pene principali. Art. 78 del Codice Penale.

Avvocato penalista -  Limiti degli aumenti delle pene principali.  Art. 78 del Codice Penale.
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Art. 78 del Codice Penale.  Limiti degli aumenti delle pene principali.

Nel caso di concorso di reati preveduto dall'articolo 73, la pena da applicare a norma dello stesso articolo non può essere superiore al quintuplo della più grave fra le pene concorrenti, né comunque eccedere:

1) trenta anni per la reclusione;

2) sei anni per l'arresto;

3) euro 15.493 per la multa e euro 3.098 per l'ammenda; ovvero euro 64.557 per la multa e euro 12.911 per l'ammenda, se il giudice si vale della facoltà di aumento indicata nel capoverso dell'articolo 133-bis.

Nel caso di concorso di reati preveduto dall'articolo 74, la durata delle pene da applicare a norma dell'articolo stesso non può superare gli anni trenta.

La parte della pena eccedente tale limite è detratta in ogni caso dall'arresto.
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