Questa è giustizia?

lunedì 2 febbraio 1998

Avvocato penalista - Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. Art. 32 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista - Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.  Art. 32 bis del Codice Penale.
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Art. 32 bis del Codice Penale. Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
 
L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore.
 
Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio.
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