Questa è giustizia?

venerdì 20 febbraio 1998

Avvocato penalista - Costringimento fisico. Art. 46 del Codice Penale.

Avvocato penalista -  Costringimento fisico.  Art. 46 del Codice Penale.
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Art. 46 del Codice Penale. Costringimento fisico.
 
Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato da altri costretto, mediante violenza fisica alla quale non poteva resistere o comunque sottrarsi.
 
In tal caso, del fatto commesso dalla persona costretta risponde l'autore della violenza.
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