Questa è giustizia?

mercoledì 18 febbraio 1998

Avvocato penalista - Condizione obiettiva di punibilità. Art. 44 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Condizione obiettiva di punibilità.  Art. 44 del Codice Penale.
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Art. 44 del Codice Penale. Condizione obiettiva di punibilità.
 
Quando, per la punibilità del reato, la legge richiede il verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato, anche se l'evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, non è da lui voluto.
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