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venerdì 30 aprile 1999

Avvocato penalista - Pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento. Art. 431 del Codice Penale

Avvocato penalista  - Pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento. Art. 431 del Codice Penale.
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Art. 431 del Codice Penale. Pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento.
 
Chiunque, al solo scopo di danneggiare una strada ferrata, ovvero macchine, veicoli, strumenti, apparecchi o altri oggetti che servono all'esercizio di essa, li distrugge in tutto o in parte, li deteriora o li rende altrimenti in tutto o in parte inservibili, è punito se dal fatto deriva il pericolo di un disastro ferroviario, con la reclusione da due a sei anni.
 
Se dal fatto deriva il disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.
 
Per le strade ferrate la legge penale intende, oltre le strade ferrate ordinarie, ogni altra strada con rotaie metalliche, sulla quale circolino veicoli mossi dal vapore, dall'elettricità, o da un altro mezzo di trazione meccanica.
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giovedì 29 aprile 1999

Avvocato penalista - Disastro ferroviario. Art. 430 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Disastro ferroviario. Art. 430 del Codice Penale.
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Art. 430 del Codice Penale. Disastro ferroviario.

Chiunque cagiona un disastro ferroviario è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
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mercoledì 28 aprile 1999

Avvocato penalista - Danneggiamento seguito da naufragio. Art. 429 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Danneggiamento seguito da naufragio. Art. 429 del Codice Penale.
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Art. 429 del Codice Penale. Danneggiamento seguito da naufragio.
 
Chiunque, al solo scopo di danneggiare una nave, un edificio natante o un aeromobile, ovvero un apparecchio prescritto per la sicurezza della navigazione, lo deteriora, ovvero lo rende in tutto o in parte inservibile, è punito se dal fatto deriva pericolo di naufragio, di sommersione o di disastro aviatorio, con la reclusione da uno a cinque anni.
 
Se dal fatto deriva il naufragio, la sommersione o il disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.
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martedì 27 aprile 1999

Avvocato penalista - Naufragio, sommersione o disastro aviatorio. Art. 428 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Naufragio, sommersione o disastro aviatorio. Art. 428 del Codice Penale.
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Art. 428 del Codice Penale. Naufragio, sommersione o disastro aviatorio.
 
Chiunque cagiona il naufragio o la sommersione di una nave o di un altro edificio natante, ovvero la caduta di un aeromobile, di altrui proprietà è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.
 
La pena è della reclusione da cinque a quindici anni se il fatto è commesso distruggendo, rimuovendo o facendo mancare le lanterne o altri segnali, ovvero adoperando falsi segnali o altri mezzi fraudolenti.
 
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche a chi cagiona il naufragio o la sommersione di una nave o di un altro edificio natante, ovvero la caduta di un aeromobile, di sua proprietà, se dal fatto deriva pericolo per la incolumità pubblica.
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lunedì 26 aprile 1999

Avvocato penalista - Danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga. Art. 427 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga. Art. 427 del Codice Penale.
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Art. 427 del Codice Penale. Danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga.
 
Chiunque rompe, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili chiuse, sbarramenti, argini, dighe o altre opere destinate alla difesa contro acque, valanghe o frane, ovvero alla raccolta o alla condotta delle acque, al solo scopo di danneggiamento, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di un'inondazione o di una frana, ovvero della caduta di una valanga, con la reclusione da uno a cinque anni.
 
Se il disastro si verifica, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.
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domenica 25 aprile 1999

Avvocato penalista - Inondazione, frana o valanga. Art. 426 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Inondazione, frana o valanga. Art. 426 del Codice Penale.
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Art. 426 del Codice Penale. Inondazione, frana o valanga.
 
Chiunque cagiona un'inondazione o una frana, ovvero la caduta di una valanga, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.
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sabato 24 aprile 1999

Avvocato penalista - Circostanze aggravanti. Art. 425 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Circostanze aggravanti. Art. 425 del Codice Penale.
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Art. 425 del Codice Penale. Circostanze aggravanti.
 
Nei casi preveduti dagli articoli 423 e 424, la pena è aumentata se il fatto è commesso:
 
1) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico, su monumenti, cimiteri e loro dipendenze;
 
2) su edifici abitati o destinati a uso di abitazione, su impianti industriali o cantieri, o su miniere, cave, sorgenti o su acquedotti o altri manufatti destinati a raccogliere e condurre le acque;
 
3) su navi o altri edifici natanti, o su aeromobili;
 
4) su scali ferroviari o marittimi, o aeroscali, magazzini generali o altri depositi di merci o derrate, o su ammassi o depositi di materie esplodenti, infiammabili o combustibili;
 
[5. su boschi, selve e foreste.] (1)
 
(1) Numero abrogato dall'art. 11 della L. 21 novembre 2000, n°. 353.
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venerdì 23 aprile 1999

Avvocato penalista - Danneggiamento seguito da incendio. Art. 424 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Danneggiamento seguito da incendio. Art. 424 del Codice Penale.
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Art. 424 del Codice Penale. Danneggiamento seguito da incendio.
 
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 423-bis, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui è punito, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni.
 
Se segue l'incendio, si applicano le disposizioni dell'articolo 423, ma la pena è ridotta da un terzo alla metà.
 
Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue incendio, si applicano le pene previste dall'articolo 423-bis.
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giovedì 22 aprile 1999

Avvocato penalista - Incendio boschivo. Art. 423 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Incendio boschivo. Art. 423 bis del Codice Penale.
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Art. 423 bis del Codice Penale. Incendio boschivo.
 
Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
 
Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
 
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.
 
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente.
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mercoledì 21 aprile 1999

Avvocato penalista - Incendio. Art. 423 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Incendio. Art. 423 del Codice Penale.
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Art. 423 del Codice Penale. Incendio.
 
Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni.
 
La disposizione precedente si applica anche nel caso d'incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica.
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