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domenica 30 gennaio 2000

Avvocato penalista - Ingresso abusivo nel fondo altrui. Art. 637 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Ingresso abusivo nel fondo altrui. Art. 637 del Codice Penale.
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Art. 637. Ingresso abusivo nel fondo altrui.
 
Chiunque senza necessità entra nel fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 103.
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sabato 29 gennaio 2000

Avvocato penalista - Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo. Art. 636 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo. Art. 636 del Codice Penale.
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Art. 636. Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo.

Chiunque introduce o abbandona animali in gregge o in mandria nel fondo altrui è punito con la multa da euro 10 a euro 103.

Se l'introduzione o l'abbandono di animali, anche non raccolti in gregge o in mandria, avviene per farli pascolare nel fondo altrui, la pena è della reclusione fino a un anno o della multa da euro 20 a euro 206.

Qualora il pascolo avvenga, ovvero dall'introduzione o dall'abbandono degli animali il fondo sia stato danneggiato, il colpevole è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 51 a euro 516.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
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venerdì 28 gennaio 2000

Avvocato penalista - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità. Art. 635 quinquies del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità. Art. 635 quinquies del Codice Penale.
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Art. 635 quinquies. (1)  Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.
 
Se il fatto di cui all’articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.
 
Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.
 
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.
 
(1) Articolo inserito dalla L. 18 marzo 2008, n°. 48.
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giovedì 27 gennaio 2000

Avvocato penalista - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici. Art. 635 quater del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici. Art. 635 quater del Codice Penale.
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Art. 635 quater. (1) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.
 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635-bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
 
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.
 
(1) Articolo inserito dalla L. 18 marzo 2008, n°. 48.
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mercoledì 26 gennaio 2000

Avvocato penalista - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità. Art. 635 ter del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità. Art. 635 ter del Codice Penale.
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Art. 635 ter. (1) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

(1) Articolo inserito dalla L. 18 marzo 2008, n°. 48.
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martedì 25 gennaio 2000

Avvocato penalista - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici. Art. 635 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici. Art. 635 bis del Codice Penale.
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Art. 635 bis. (1) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.
 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
 
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d’ufficio.
 
(1) Articolo così modificato dalla L. 18 marzo 2008, n°. 48.
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lunedì 24 gennaio 2000

Avvocato penalista - Danneggiamento. Art. 635 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Danneggiamento. Art. 635 del Codice Penale.
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Art. 635. Danneggiamento.

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309.

La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso:

1) con violenza alla persona o con minaccia;

2) da datori di lavoro in occasione di serrate, o da lavoratori in occasione di sciopero, ovvero in occasione di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 330, 331 e 333;

3) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto, o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici ovvero su immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati (1), o su altre delle cose indicate nel n. 7 dell'articolo 625;

4) sopra opere destinate all'irrigazione;

5) sopra piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento;

5-bis) sopra attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

Per i reati di cui al secondo comma, la sospensione condizionale della pena è subordinata all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna. (2)

(1) Parole introdotte dall’art. 3, comma 2, lett. a), della L. 15 luglio 2009, n°. 94.

(2) Comma aggiunto dall’art. 3, comma 2, lett. b), della L. 15 luglio 2009, n°. 94.
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domenica 23 gennaio 2000

Avvocato penalista - Turbativa violenta del possesso di cose immobili. Art. 634 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Turbativa violenta del possesso di cose immobili. Art. 634 del Codice Penale.
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Art. 634. Turbativa violenta del possesso di cose immobili.

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, turba, con violenza alla persona o con minaccia, l'altrui pacifico possesso di cose immobili, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 309.

Il fatto si considera compiuto con violenza o minaccia quando è commesso da più di dieci persone.
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sabato 22 gennaio 2000

Avvocato penalista - Invasione di terreni o edifici. Art. 633 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Invasione di terreni o edifici. Art. 633 del Codice Penale.
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Art. 633. Invasione di terreni o edifici.
 
Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032.
 
Le pene si applicano congiuntamente, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso da più di cinque persone, di cui una almeno palesemente armata, ovvero da più di dieci persone, anche senza armi.
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venerdì 21 gennaio 2000

Avvocato penalista - Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi. Art. 632 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi. Art. 632 del Codice Penale.
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Art. 632. Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi.

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, devia acque, ovvero immuta nell'altrui proprietà lo stato dei luoghi, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 206.
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