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giovedì 20 gennaio 2000

Avvocato penalista - Usurpazione. Art. 631 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Usurpazione. Art. 631 del Codice Penale.
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Art. 631. Usurpazione.

Chiunque per appropriarsi, in tutto o in parte, dell'altrui cosa immobile, ne rimuove o altera i termini è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 206.
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mercoledì 19 gennaio 2000

Avvocato penalista - Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione. Art. 630 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione. Art. 630 del Codice Penale.
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Art. 630. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione. (1)
 
Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.
 
Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.
 
Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.
 
Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605.
 
Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.
 
Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.
 
Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni.
 
Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi
prevista dal terzo comma.
 
I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.
 
(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 19 marzo 2012, n°. 68, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo "nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità."
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martedì 18 gennaio 2000

Avvocato penalista - Estorsione. Art. 629 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Estorsione. Art. 629 del Codice Penale.
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Art. 629. Estorsione.
 
Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000. (1)
 
La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000 (2) se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.
 
(1) Le parole: "da euro 516 a euro 2.065" sono state così sostituite dalla L. 27 gennaio 2012, n°. 3.
 
(2) Le parole: "da euro 1.032 a euro 3.098" sono state così sostituite dalla L. 27 gennaio 2012, n°. 3.
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lunedì 17 gennaio 2000

Avvocato penalista - Rapina. Art. 628 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Rapina. Art. 628 del Codice Penale.
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Art. 628. Rapina.

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065.

Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità.

La pena è della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098:

1) se la violenza o minaccia è commessa con armi , o da persona travisata, o da più persone riunite;

2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire;

3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416-bis;

3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all’articolo 624-bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa; (2)

3-ter) se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto; (1)

3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro; (1)

3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne. (4)

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti. (3)

(1) Numero aggiunto dall'art. 3 della L. 15 luglio 2009, n°. 94.

(2) Numero aggiunto dall'art. 3 della L. 15 luglio 2009, n°. 94 e, successivamente, così modificato dall’art. 7, comma 2, lett. a), del D. L. 14 agosto 2013, n°. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n°. 119.

(3) Comma aggiunto dall'art. 3 della L. 15 luglio 2009, n°. 94.

(4) Numero aggiunto dall’art. 7, comma 2, lett. b), del D. L. 14 agosto 2013, n°. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n°. 119.
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domenica 16 gennaio 2000

Avvocato penalista - Sottrazione di cose comuni. Art. 627 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Sottrazione di cose comuni. Art. 627 del Codice Penale.
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Art. 627. Sottrazione di cose comuni.
 
Il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a sé o ad altri un profitto, si impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la detiene, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da euro 20 a euro 206.
 
Non è punibile chi commette il fatto su cose fungibili, se il valore di esse non eccede la quota a lui spettante.
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sabato 15 gennaio 2000

Avvocato penalista - Furti punibili a querela dell'offeso. Art. 626 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Furti punibili a querela dell'offeso. Art. 626 del Codice Penale.
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Art. 626. Furti punibili a querela dell'offeso.
 
Si applica la reclusione fino a un anno ovvero la multa fino a euro 206, e il delitto è punibile a querela della persona offesa:
 
1) se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita; (1)
 
2) se il fatto è commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave ed urgente bisogno;
 
3) se il fatto consiste nello spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente dal raccolto.
 
Tali disposizioni non si applicano se concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo precedente.
 
(1) La Corte costituzionale con sentenza 13 dicembre 1988, n°. 1085 ha dichiarato l'illegittimità del presente numero nella parte in cui non estende la disciplina ivi prevista alla mancata restituzione, dovuta a caso fortuito o forza maggiore, della cosa sottratta.
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venerdì 14 gennaio 2000

Avvocato penalista - Circostanze attenuanti. Art. 625 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Circostanze attenuanti. Art. 625 bis del Codice Penale.
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Art. 625 bis. Circostanze attenuanti.
 
Nei casi previsti dagli articoli 624, 624 bis e 625 la pena è diminuita da un terzo alla metà qualora il colpevole, prima del giudizio, abbia consentito l'individuazione dei correi o di coloro che hanno acquistato, ricevuto od occultato la cosa sottratta o si sono comunque intromessi per farla acquistare, ricevere od occultare.
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giovedì 13 gennaio 2000

Avvocato penalista - Circostanze aggravanti. Art. 625 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Circostanze aggravanti. Art. 625 del Codice Penale.
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Art. 625. Circostanze aggravanti.

La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.032:

1) (…) (1)

2) se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento;

3) se il colpevole porta in dosso armi o narcotici, senza farne uso;

4) se il fatto è commesso con destrezza;

5) se il fatto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o d'incaricato di un pubblico servizio;

6) se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande;

7) se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza;

7-bis) se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica; (3)

8) se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.

8 bis) se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto; (2)

8 ter) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro. (2)

Se concorrono due o più delle circostanze prevedute dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549.

(1) Il numero 1) che recitava: “ 1. se il colpevole, per commettere il fatto, si introduce o si trattiene in un edificio o in un altro luogo destinato ad abitazione” è stato soppresso dall’art. 2, comma 3, della L. 26 marzo 2001 n. 128.

(2) Numero aggiunto dall’art. 3, comma 26, della L. 15 luglio 2009, n°. 94.

(3) Numero inserito dall’art. 8, comma 1, lett. a), del D. L. 14 agosto 2013, n°. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, né. 119.
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mercoledì 12 gennaio 2000

Avvocato penalista - Furto in abitazione e furto con strappo. Art. 624 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Furto in abitazione e furto con strappo. Art. 624 bis del Codice Penale.
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Art. 624 bis. Furto in abitazione e furto con strappo.

Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.

Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.

La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61.
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martedì 11 gennaio 2000

Avvocato penalista - Furto. Art. 624 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Furto. Art. 624 del Codice Penale.
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Art. 624. Furto.
 
Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516.
 
Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.
 
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, numero 7), e 625.
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