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venerdì 10 dicembre 1999

Avvocato penalista - Ignoranza dell'età della persona offesa. Art. 609 sexies del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Ignoranza dell'età della persona offesa. Art. 609 sexies del Codice Penale.
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Art. 609 sexies. Ignoranza dell'età della persona offesa. (1)
 
Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 609-undecies sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, e quando è commesso il delitto di cui all'articolo 609-quinquies, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile.
 
(1) L'articolo che recitava: "Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, nonché nel caso del delitto di cui all'articolo 609-quinquies, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa." è stato così sostituito dall'art. 4 della L. 1 ottobre 2012, n°. 172.
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giovedì 9 dicembre 1999

Avvocato penalista - Corruzione di minorenne. Art. 609 quinquies del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Corruzione di minorenne. Art. 609 quinquies del Codice Penale.
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Art. 609 quinquies. Corruzione di minorenne. (1)
 
Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.
 
La pena è aumentata.
 
a) se il reato è commesso da più persone riunite;
 
b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;
 
c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave. (2)
 
La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza.
 
(1) L'articolo che recitava: "Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni." è stato così sostituito dall'art. 4 della L. 1 ottobre 2012, n°. 172.
 
(2) Comma inserito dall’art. 1, comma 3, del D. Lgs. 4 marzo 2014, n°. 39.
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mercoledì 8 dicembre 1999

Avvocato penalista - Atti sessuali con minorenne. Art. 609 quater del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Atti sessuali con minorenne. Art. 609 quater del Codice Penale.
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Art. 609 quater. Atti sessuali con minorenne.
 
Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:
 
1) non ha compiuto gli anni quattordici;
 
2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza. (1)
 
Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni. (2)
 
Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.
 
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi. (3)
 
Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.
 
(1) Numero così sostituito dall’art. 6, co. 1, lett. a), della L. 6 febbraio 2006, n°. 38.
 
(2) Il comma che recitava: "Al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, o il tutore che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni." è stato inserito dall’art. 6, co. 1, lett. b), della L. 6 febbraio 2006, n°. 38 e successivamente così modificato dall'art. 4 della L. 1 ottobre 2012, n°. 172.
 
(3) Le parole: "fino a due terzi." sono state così sostituite dall'art. 4 della L. 1 ottobre 2012, n°. 172.
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martedì 7 dicembre 1999

Avvocato penalista - Circostanze aggravanti. Art. 609 ter del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Circostanze aggravanti. Art. 609 ter del Codice Penale.
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Art. 609 ter. Circostanze aggravanti.

La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi:

1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;

2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;

3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;

4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;

5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.

5 bis) all’interno o nelle immediate vicinanze di istituto d’istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa. (1)

5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza; (2)

5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza (2);

5-quinquies) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività; (3)

5-sexies) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave (3).

La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.

(1) Numero aggiunto dall’art. 3, co. 23, della L. 15 luglio 2009, n°. 94.

(2) Numero aggiunto dall’art. 1, comma 2, del D. L. 14 agosto 2013, n°. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n°. 119.

(3) Numero aggiunto dall’art. 1, comma 2, del D. L.gs. 4 marzo 2014, n°. 39.
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lunedì 6 dicembre 1999

Avvocato penalista - Violenza sessuale. Art. 609 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Violenza sessuale. Art. 609 bis del Codice Penale.
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Art. 609 bis. Violenza sessuale.
 
Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
 
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
 
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
 
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
 
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.
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domenica 5 dicembre 1999

Avvocato penalista - Perquisizione e ispezione personali arbitrarie. Art. 609 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Perquisizione e ispezione personali arbitrarie. Art. 609 del Codice Penale.
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Art. 609. Perquisizione e ispezione personali arbitrarie.

Il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, esegue una perquisizione o una ispezione personale è punito con la reclusione fino ad un anno.
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sabato 4 dicembre 1999

Avvocato penalista - Abuso di autorità contro arrestati o detenuti. Art. 608 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Abuso di autorità contro arrestati o detenuti. Art. 608 del Codice Penale.
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Art. 608. Abuso di autorità contro arrestati o detenuti.
 
Il pubblico ufficiale, che sottopone a misure di rigore non consentite dalla legge una persona arrestata o detenuta di cui egli abbia la custodia anche temporanea, o che sia a lui affidata in esecuzione di un
provvedimento dell'autorità competente, è punito con la reclusione fino a trenta mesi.
 
La stessa pena si applica se il fatto è commesso da un altro pubblico ufficiale rivestito, per ragione del suo ufficio, di una qualsiasi autorità sulla persona custodita.
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venerdì 3 dicembre 1999

Avvocato penalista - Indebita limitazione di libertà personale. Art. 607 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Indebita limitazione di libertà personale. Art. 607 del Codice Penale.
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Art. 607. Indebita limitazione di libertà personale.
 
Il pubblico ufficiale, che, essendo preposto o addetto a un carcere giudiziario o ad uno stabilimento destinato all'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, vi riceve taluno senza un ordine dell'autorità competente o non obbedisce all'ordine di liberazione dato da questa autorità, ovvero indebitamente protrae l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, è punito con la reclusione fino a tre anni.
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giovedì 2 dicembre 1999

Avvocato penalista - Arresto illegale. Art. 606 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Arresto illegale. Art. 606 del Codice Penale.
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Art. 606. Arresto illegale.
 
Il pubblico ufficiale che procede ad un arresto, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, è punito con la reclusione fino a tre anni.
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mercoledì 1 dicembre 1999

Avvocato penalista - Sequestro di persona. Art. 605 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Sequestro di persona. Art. 605 del Codice Penale.
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Art. 605. Sequestro di persona.
 
Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni.
 
La pena è della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto è commesso:
 
1) in danno di un ascendente, di un discendente, o del coniuge;
 
2) da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni.
 
Se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno di un minore, si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni.

Se il fatto è commesso in presenza di taluna delle circostanze di cui al secondo comma, ovvero in danno di minore di anni quattordici o se il minore sequestrato è condotto o trattenuto all’estero, si applica la pena della reclusione da tre a quindici anni. (1)
 
Se il colpevole cagiona la morte del minore sequestrato si applica la pena dell’ergastolo. (1)
 
Le pene previste dal terzo comma sono altresì diminuite fino alla metà nei confronti dell’imputato che si adopera concretamente:
 
1) affinché il minore riacquisti la propria liberta;
 
2) per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura di uno o più autori di reati;
 
3) per evitare la commissione di ulteriori fatti di sequestro di minore. (1)
 
(1) Comma aggiunto dall’art. 3, comma 29, lett. a), della L. 15 luglio 2009, n°. 94.
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