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giovedì 10 giugno 1999

Avvocato penalista - Uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta. Art. 472 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta. Art. 472 del Codice Penale.
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Art. 472 del Codice Penale. Uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta.

Chiunque fa uso, a danno altrui, di misure o di pesi con l'impronta legale contraffatta o alterata, o comunque alterati, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.

La stessa pena si applica a chi nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, detiene misure o pesi con l'impronta legale contraffatta o alterata, ovvero comunque alterati.

Agli effetti della legge penale, nella denominazione di misure o di pesi, è compreso qualsiasi strumento per misurare o pesare.
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mercoledì 9 giugno 1999

Avvocato penalista - Uso abusivo di sigilli e strumenti veri. Art. 471 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Uso abusivo di sigilli e strumenti veri. Art. 471 del Codice Penale.
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Art. 471 del Codice Penale. Uso abusivo di sigilli e strumenti veri.
 
Chiunque, essendosi procurati i veri sigilli o i veri strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione, ne fa uso a danno altrui, o a profitto di sé o di altri, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 309.
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martedì 8 giugno 1999

Avvocato penalista - Vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione. Art. 470 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione. Art. 470 del Codice Penale.
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Art. 470 del Codice Penale. Vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione.
 
Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati preveduti dagli articoli precedenti, pone in vendita o acquista cose sulle quali siano le impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione, soggiace alle pene rispettivamente stabilite per i detti reati.
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lunedì 7 giugno 1999

Avvocato penalista - Contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione. Art. 469 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione. Art. 469 del Codice Penale.
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Art. 469 del Codice Penale. Contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione.
 
Chiunque, con mezzi diversi dagli strumenti indicati negli articoli precedenti, contraffà le impronte di una pubblica autenticazione o certificazione, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso della cosa che reca l'impronta contraffatta, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.
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domenica 6 giugno 1999

Avvocato penalista - Contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti. Art. 468 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti. Art. 468 del Codice Penale.
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Art. 468 del Codice Penale. Contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti.
 
Chiunque contraffà il sigillo di un ente pubblico o di un pubblico ufficio, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso di tale sigillo contraffatto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.
 
La stessa pena si applica a chi contraffà altri strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione, fa uso di tali strumenti.
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sabato 5 giugno 1999

Avvocato penalista - Contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo contraffatto. Art. 467 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo contraffatto. Art. 467 del Codice Penale.
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Art. 467 del Codice Penale. Contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo contraffatto.
 
Chiunque contraffà il sigillo dello Stato, destinato a essere apposto sugli atti del governo, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso di tale sigillo da altri contraffatto, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 103 a euro 2.065.
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venerdì 4 giugno 1999

Avvocato penalista - Alterazione di segni nei valori di bollo o nei biglietti usati e uso degli oggetti così alterati. Art. 466 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Alterazione di segni nei valori di bollo o nei biglietti usati e uso degli oggetti così alterati. Art. 466 del Codice Penale.
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Art. 466 del Codice Penale. Alterazione di segni nei valori di bollo o nei biglietti usati e uso degli oggetti così alterati.
 
Chiunque cancella o fa in qualsiasi modo scomparire, da valori di bollo o da biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, i segni appostivi per indicare l'uso già fattone, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619.
 
Alla stessa sanzione soggiace chi, senza essere concorso nell'alterazione, fa uso dei valori di bollo o dei biglietti alterati.
 
Se le cose sono state ricevute in buona fede, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.
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giovedì 3 giugno 1999

Avvocato penalista - Uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto. Art. 465 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto. Art. 465 del Codice Penale.
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Art. 465 del Codice Penale. Uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto.
 
Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, contraffatti o alterati, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619.
 
Se i biglietti sono stati ricevuti in buona fede, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.
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mercoledì 2 giugno 1999

Avvocato penalista - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. Art. 464 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. Art. 464 del Codice Penale.
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Art. 464 del Codice Penale. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.
 
Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.
 
Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.
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martedì 1 giugno 1999

Avvocato penalista - Casi di non punibilità. Art. 463 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Casi di non punibilità. Art. 463 del Codice Penale.
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Art. 463 del Codice Penale. Casi di non punibilità.
 
Non è punibile chi, avendo commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli precedenti, riesce, prima che l'autorità ne abbia notizia, a impedire la contraffazione, l'alterazione, la fabbricazione o la circolazione delle cose indicate negli articoli stessi.
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