Avvocato penalista - Adulterazione e contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute. Art. 441 del Codice Penale.
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Art. 441 del Codice Penale. Adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute.
Chiunque adultera o contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, cose destinate al commercio, diverse da quelle indicate nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni o con la multa non inferiore a euro 309.
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