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lunedì 10 maggio 1999

Avvocato penalista - Adulterazione e contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute. Art. 441 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Adulterazione e contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute. Art. 441 del Codice Penale.
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Art. 441 del Codice Penale. Adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute.
 
Chiunque adultera o contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, cose destinate al commercio, diverse da quelle indicate nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni o con la multa non inferiore a euro 309.
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domenica 9 maggio 1999

Avvocato penalista - Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari. Art. 440 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari. Art. 440 del Codice Penale.
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Art. 440 del Codice Penale. Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari.

Chiunque, corrompe o adultera acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio.

La pena è aumentata se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali.
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sabato 8 maggio 1999

Avvocato penalista - Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari. Art. 439 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari. Art. 439 del Codice Penale.
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Art. 439 del Codice Penale. Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari.
 
Chiunque avvelena acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.
 
Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica l'ergastolo; e, nel caso di morte di più persone, si applica la pena di morte. (1)
 
(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'art. 1 del D. Lgs. Lgt. 10 agosto 1944, n°. 224.
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venerdì 7 maggio 1999

Avvocato penalista - Epidemia. Art. 438 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Epidemia. Art. 438 del Codice Penale.
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Art. 438 del Codice Penale. Epidemia.
 
Chiunque cagiona un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l'ergastolo.
 
Se dal fatto deriva la morte di più persone, si applica la pena di morte. (1)
 
(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'art. 1 del D. Lgs. Lgt. 10 agosto 1944, n°. 224.
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giovedì 6 maggio 1999

Avvocato penalista - Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro. Art. 437 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro. Art. 437 del Codice Penale.
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Art. 437 del Codice Penale. Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro.
 
Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
 
Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.
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mercoledì 5 maggio 1999

Avvocato penalista - Sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa da infortuni. Art. 436 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa da infortuni. Art. 436 del Codice Penale.
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Art. 436 del Codice Penale. Sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa da infortuni.
 
Chiunque, in occasione di un incendio, di una inondazione, di una sommersione, di un naufragio, o di un altro disastro o pubblico infortunio, sottrae, occulta o rende inservibili materiali, apparecchi o altri mezzi destinati all'estinzione dell'incendio o all'opera di difesa, di salvataggio o di soccorso, ovvero in qualsiasi modo impedisce, od ostacola, che l'incendio sia estinto, o che sia prestata opera di difesa o di assistenza, è punito con la reclusione da due a sette anni.
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martedì 4 maggio 1999

Avvocato penalista - Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti. Art. 435 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti. Art. 435 del Codice Penale.
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Art. 435 del Codice Penale. Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti.
 
Chiunque, al fine di attentare alla pubblica incolumità, fabbrica, acquista o detiene dinamite o altre materie esplodenti, asfissianti, accecanti, tossiche o infiammabili, ovvero sostanze che servano alla composizione o alla fabbricazione di esse, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
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lunedì 3 maggio 1999

Avvocato penalista - Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi. Art. 434 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi. Art. 434 del Codice Penale.
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Art. 434 del Codice Penale. Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi.
 
Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni.
 
La pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene.
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domenica 2 maggio 1999

Avvocato penalista - Attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas ovvero delle pubbliche comunicazioni. Art. 433 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas ovvero delle pubbliche comunicazioni. Art. 433 del Codice Penale.
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Art. 433 del Codice Penale. Attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas ovvero delle pubbliche comunicazioni.
 
Chiunque attenta alla sicurezza delle officine, delle opere, degli apparecchi o di altri mezzi destinati alla produzione o alla trasmissione di energia elettrica o di gas, per l'illuminazione o per le industrie, è punito, qualora dal fatto derivi pericolo alla pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni.
 
La stessa pena si applica a chi attenta alla sicurezza delle pubbliche comunicazioni telegrafiche o telefoniche, qualora dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumità.
 
Se dal fatto deriva un disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.
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sabato 1 maggio 1999

Avvocato penalista - Attentati alla sicurezza dei trasporti. Art. 432 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Attentati alla sicurezza dei trasporti. Art. 432 del Codice Penale.
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Art. 432 del Codice Penale. Attentati alla sicurezza dei trasporti.
 
Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, pone in pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
 
Si applica la reclusione da tre mesi a due anni a chi lancia corpi contundenti o proiettili contro veicoli in movimento, destinati a pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria.
 
Se dal fatto deriva un disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.
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