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sabato 10 aprile 1999

Avvocato penalista - Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia. Art. 414 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia. Art. 414 bis del Codice Penale.
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Art. 414 bis del Codice Penale. Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia.
 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o più delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.
 
Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti previsti dal primo comma.
 
Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume. (1)
 
(1) Articolo aggiunto dall’art. 4 della L. 1 ottobre 2012, n°. 172.
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venerdì 9 aprile 1999

Avvocato penalista - Istigazione a delinquere. Art. 414 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Istigazione a delinquere. Art. 414 del Codice Penale.
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Art. 414 del Codice Penale. Istigazione a delinquere.
 
Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell'istigazione:
 
1) con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti;
 
2) con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a euro 206, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni.
 
Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel n. 1.
 
Alla pena stabilita nel numero 1 soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti.
 
La pena prevista dal presente comma nonché dal primo e dal secondo comma è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. (2)
 
Fuori dei casi di cui all'articolo 302, se l'istigazione o l'apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità la pena è aumentata della metà.
 
La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. (1)
 
(1) Comma aggiunto dall’art. 15, comma 1 bis, del D. L. 27 luglio 2005, n°. 144, convertito con modificazioni, nella L. 31 luglio 2005, n°. 155 e, successivamente, così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. b), n°. 2, del D. L. 18 febbraio 2015, n°. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n°. 43.
 
(2) Comma così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. b), n°. 1, del D. L. 18 febbraio 2015, n°. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n°. 43.
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giovedì 8 aprile 1999

Avvocato penalista - Uso illegittimo di cadavere. Art. 413 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Uso illegittimo di cadavere. Art. 413 del Codice Penale.
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Art. 413 del Codice Penale. Uso illegittimo di cadavere.
 
Chiunque disseziona o altrimenti adopera un cadavere, o una parte di esso, a scopi scientifici o didattici, in casi non consentiti dalla legge, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.
 
La pena è aumentata se il fatto è commesso su un cadavere, o su una parte di esso, che il colpevole sappia essere stato da altri mutilato, occultato o sottratto.
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mercoledì 7 aprile 1999

Avvocato penalista - Occultamento di cadavere. Art. 412 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Occultamento di cadavere. Art. 412 del Codice Penale.
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Art. 412 del Codice Penale. Occultamento di cadavere.
 
Chiunque occulta un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne nasconde le ceneri, è punito con la reclusione fino a tre anni.
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martedì 6 aprile 1999

Avvocato penalista - Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere. Art. 411 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere. Art. 411 del Codice Penale.
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Art. 411 del Codice Penale. Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere.

Chiunque distrugge, sopprime o sottrae un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne sottrae o disperde le ceneri, è punito con la reclusione da due a sette anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, di deposito o di custodia.

Non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall'ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volontà del defunto.

La dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale dello stato civile, o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, è punita con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da euro 2.582 a euro 12.911.
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lunedì 5 aprile 1999

Avvocato penalista - Vilipendio di cadavere. Art. 410 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Vilipendio di cadavere. Art. 410 del Codice Penale.
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Art. 410 del Codice Penale. Vilipendio di cadavere.

Chiunque commette atti di vilipendio sopra un cadavere o sulle sue ceneri è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Se il colpevole deturpa o mutila il cadavere, o commette, comunque, su questo atti di brutalità o di oscenità, è punito con la reclusione da tre a sei anni.
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domenica 4 aprile 1999

Avvocato penalista - Turbamento di un funerale o servizio funebre. Art. 409 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Turbamento di un funerale o servizio funebre. Art. 409 del Codice Penale.
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Art. 409 del Codice Penale. Turbamento di un funerale o servizio funebre.

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 405, impedisce o turba un funerale o un servizio funebre è punito con la reclusione fino a un anno.
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sabato 3 aprile 1999

Avvocato penalista - Vilipendio delle tombe. Art. 408 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Vilipendio delle tombe. Art. 408 del Codice Penale.
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Art. 408 del Codice Penale. Vilipendio delle tombe.

Chiunque, in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, commette vilipendio di tombe, sepolcri o urne, o di cose destinate al culto dei defunti, ovvero a difesa o ad ornamento dei cimiteri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
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venerdì 2 aprile 1999

Avvocato penalista - Violazione di sepolcro. Art. 407 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Violazione di sepolcro. Art. 407 del Codice Penale.
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Art. 407 del Codice Penale. Violazione di sepolcro.
 
Chiunque viola una tomba, un sepolcro o un'urna è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
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giovedì 1 aprile 1999

Avvocato penalista - Delitti contro i culti ammessi nello Stato. Art. 406 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Delitti contro i culti ammessi nello Stato. Art. 406 del Codice Penale.
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Art. 406 del Codice Penale. Delitti contro i culti ammessi nello Stato.
 
Chiunque commette uno dei fatti preveduti dagli articoli 403, 404 e 405 contro un culto ammesso nello Stato è punito ai termini dei predetti articoli, ma la pena è diminuita." (1)
 
(1) L'articolo che recitava: "Chiunque commette uno dei fatti preveduti dagli articoli 403, 404 e 405 contro un culto ammesso nello Stato è punito ai termini dei predetti articoli, ma la pena è diminuita." è stato abrogato dall'art. 10 della L. 24 febbraio 2006, n°. 85.
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