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sabato 20 marzo 1999

Avvocato penalista - Sfida a duello. Art. 394 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Sfida a duello. Art. 394 del Codice Penale.
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Art. 394 del Codice Penale. Sfida a duello.

[Art. 394. Sfida a duello.

Chiunque sfida altri a duello, anche se la sfida non è accettata, è punito, se il duello non avviene, con la multa da lire quarantamila a quattrocentomila.

La stessa pena si applica a chi accetta la sfida, sempre che il duello non avvenga.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 18 della L. 25 giugno 1999, n°. 205.
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venerdì 19 marzo 1999

Avvocato penalista - Causa di non punibilità. Art. 393 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Causa di non punibilità. Art. 393 bis del Codice Penale.
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Art. 393 bis del Codice Penale. Causa di non punibilità.
 
Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 341 bis, 342 e 343 quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni. (1)
 
(1) Articolo aggiunto aggiunto dall’art. 1, comma 9, della L. 15 luglio 2009, n°. 94.
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giovedì 18 marzo 1999

Avvocato penalista - Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone. Art. 393 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone. Art. 393 del Codice Penale.
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Art. 393 del Codice Penale. Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone.
 
Chiunque, al fine indicato nell'articolo precedente, e potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo usando violenza o minaccia alle persone, è punito, a querela dell'offeso, con la reclusione fino a un anno.
 
Se il fatto è commesso anche con violenza sulle cose, alla pena della reclusione è aggiunta la multa fino a euro 206.
 
La pena è aumentata se la violenza o la minaccia alle persone è commessa con armi.
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mercoledì 17 marzo 1999

Avvocato penalista - Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose. Art. 392 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose. Art. 392 del Codice Penale.
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Art. 392 del Codice Penale. Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose.

Chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo, mediante violenza sulle cose, è punito a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 516.

Agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione.

Si ha, altresì, violenza sulle cose allorché un programma informatico viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o telematico.
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martedì 16 marzo 1999

Avvocato penalista - Agevolazione ai detenuti e internati sottoposti a particolari restrizioni delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall'ordinamento penitenziario. Art. 391 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Agevolazione ai detenuti e internati sottoposti a particolari restrizioni delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall'ordinamento penitenziario. Art. 391 bis del Codice Penale.
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Art. 391 bis del Codice Penale. Agevolazione ai detenuti e internati sottoposti a particolari restrizioni delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall'ordinamento penitenziario.
 
Chiunque consente a un detenuto, sottoposto alle restrizioni di cui all’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, di comunicare con altri in elusione delle prescrizioni all’uopo imposte è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
 
Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense si applica la pena della reclusione da due a cinque anni. (1)
 
(1) Articolo inserito dall’art. 2, comma 26, della L. 15 luglio 2009, n°. 94.
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lunedì 15 marzo 1999

Avvocato penalista - Procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive. Art. 391 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive. Art. 391 del Codice Penale.
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Art. 391 del Codice Penale. Procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive.
 
Chiunque procura o agevola l'evasione di una persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva, ovvero nasconde l'evaso o comunque lo favorisce nel sottrarsi alle ricerche dell'autorità, è punito con la reclusione fino a due anni.
 
Si applicano le disposizioni del terzo capoverso dell'articolo 386.
 
Se l'evasione avviene per colpa di chi, per ragione del suo ufficio, ha la custodia, anche temporanea, della persona sottoposta a misura di sicurezza, il colpevole è punito con la multa fino a euro 1.032.
 
Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo 387.
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domenica 14 marzo 1999

Avvocato penalista - Procurata inosservanza di pena. Art. 390 del Codice Penale.

 Avvocato penalista  - Procurata inosservanza di pena. Art. 390 del Codice Penale.
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Art. 390 del Codice Penale. Procurata inosservanza di pena.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, aiuta taluno a sottrarsi all'esecuzione della pena è punito con la reclusione da tre mesi a cinque anni se si tratta di condannato per delitto, e con la multa da euro 51 a euro 1.032 se si tratta di condannato per contravvenzione.

Si applicano le disposizioni del terzo capoverso dell'articolo 386.
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sabato 13 marzo 1999

Avvocato penalista - Inosservanza di pene accessorie. Art. 389 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Inosservanza di pene accessorie. Art. 389 del Codice Penale.
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Art. 389 del Codice Penale. Inosservanza di pene accessorie.
 
Chiunque, avendo riportato una condanna da cui consegue una pena accessoria, trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tale pena, è punito con la reclusione da due a sei mesi.
 
La stessa pena si applica a chi trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti ad una pena accessoria provvisoriamente applicata.
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venerdì 12 marzo 1999

Avvocato penalista - Mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie. Art. 388 ter del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie. Art. 388 ter del Codice Penale.
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Art. 388 ter del Codice Penale. Mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie.
 
Chiunque per sottrarsi all'esecuzione di una multa o di una ammenda o di una sanzione amministrativa pecuniaria compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi nei termini all'ingiunzione di pagamento contenuta nel precetto, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
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giovedì 11 marzo 1999

Avvocato penalista - Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo. Art. 388 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo. Art. 388 bis del Codice Penale.
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Art. 388 bis del Codice Penale. Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo.
 
Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la soppressione o la sottrazione, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.
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