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mercoledì 10 marzo 1999

Avvocato penalista - Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. Art. 388 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. Art. 388 del Codice Penale.
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Art. 388 del Codice Penale. Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice.
 
Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna, o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi l'autorità giudiziaria, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi alla ingiunzione di eseguire la sentenza, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032.
 
La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito.
 
Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a euro 309.
 
Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da lire sessantamila a lire seicentomila se il fatto è commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da euro 51 a euro 516 se il fatto è commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa.
 
Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 516.
 
La pena di cui al quinto comma si applica al debitore o all’amministratore, direttore generale o liquidatore della società debitrice che, invitato dall’ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione.
 
Il colpevole è punito a querela della persona offesa. (1)
 
(1) Articolo così sostituito dall’art. 3, comma 21, della L. 15 luglio 2009, n°. 94.
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martedì 9 marzo 1999

Avvocato penalista - Colpa del custode. Art. 387 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Colpa del custode. Art. 387 del Codice Penale.
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Art. 387 del Codice Penale. Colpa del custode.
 
Chiunque, preposto per ragione del suo ufficio alla custodia, anche temporanea, di una persona arrestata o detenuta per un reato, ne cagiona, per colpa, l'evasione, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032.
 
Il colpevole non è punibile se nel termine di tre mesi dall'evasione procura la cattura della persona evasa o la presentazione di lei all'autorità.
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lunedì 8 marzo 1999

Avvocato penalista - Procurata evasione. Art. 386 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Procurata evasione. Art. 386 del Codice Penale.
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Art. 386 del Codice Penale. Procurata evasione.
 
Chiunque procura o agevola l'evasione di una persona legalmente arrestata o detenuta per un reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
 
Si applica la reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso a favore di un condannato alla pena di morte o all'ergastolo.
 
La pena è aumentata se il colpevole, per commettere il fatto, adopera alcuno dei mezzi indicati nel primo capoverso dell'articolo precedente.
 
La pena è diminuita:
 
1) se il colpevole è un prossimo congiunto;
 
2) se il colpevole, nel termine di tre mesi dall'evasione, procura la cattura della persona evasa o la presentazione di lei all'autorità.
 
La condanna importa in ogni caso l'interdizione dai pubblici uffici.
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domenica 7 marzo 1999

Avvocato penalista - Evasione. Art. 385 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Evasione. Art. 385 del Codice Penale.
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Art. 385 del Codice Penale. Evasione.

Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade è punito con la reclusione da uno a tre anni (1).

La pena è della reclusione da due a cinque anni se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed è da tre a sei anni se la violenza o minaccia è commessa con armi o da più persone riunite (2).

Le disposizioni precedenti si applicano anche all'imputato che essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento se ne allontani, nonché al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale (3).

Quando l'evaso si costituisce in carcere prima della condanna, la pena è diminuita (4).

(1) Il comma che recitava: ''Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno.'' è stato così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 2, della L. 26 novembre 2010, n°. 199.

(2) Il comma che recitava: ''La pena è della reclusione da uno a tre anni se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed è da tre a cinque anni se la violenza o minaccia è commessa con armi o da più persone riunite.'' è stato così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 2, della L. 26 novembre 2010, n°. 199.

(3) Comma così sostituito dall'art. 29, della L. 12 agosto 1982, n°. 532, recante provvedimenti sulla libertà personale.

(4) Articolo così sostituito dall'art. 15, della L. 12 gennaio 1977, n°. 1, sull'ordinamento penitenziario.

L'art. 3, del D. L. 13 maggio 1991, n°. 152, convertito, con modificazioni, in L. 12 luglio 1991, n°. 203, in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa, così dispone:

«È consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza della persona che ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale.

Nell'udienza di convalida il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione di una delle misure coercitive previste dalla legge anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del codice di procedura penale».

La Corte costituzionale, con sentenza 7-15 marzo 1994, n°. 87 (Gazz. Uff. 23 marzo 1994, n°. 13 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del quarto comma del presente articolo in riferimento all'art. 3 Cost.
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sabato 6 marzo 1999

Avvocato penalista - Punibilità dei fatti commessi in collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria dall'estero. Art. 384 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Punibilità dei fatti commessi in collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria dall'estero. Art. 384 bis del Codice Penale.
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Art. 384 bis del Codice Penale. Punibilità dei fatti commessi in collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria dall'estero.
 
I delitti di cui agli articoli 366, 367, 368, 369, 371-bis, 372 e 373, commessi in occasione di un collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria all'estero, si considerano commessi nel territorio dello Stato e sono puniti secondo la legge italiana. (1)
 
(1) Articolo inserito dall’art. 17 della L. 5 ottobre 2001, n°. 367.
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venerdì 5 marzo 1999

Avvocato penalista - Casi di non punibilità. Art. 384 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Casi di non punibilità. Art. 384 del Codice Penale.
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Art. 384 del Codice Penale. Casi di non punibilità.
 
Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore.
 
Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, la punibilità è esclusa se il fatto è commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunto come testimonio, perito, consulente tecnico o interprete ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque a rispondere o avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza, perizia, consulenza o interpretazione.
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giovedì 4 marzo 1999

Avvocato penalista - Interdizione dai pubblici uffici. Art. 383 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Interdizione dai pubblici uffici. Art. 383 del Codice Penale.
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Art. 383 del Codice Penale. Interdizione dai pubblici uffici.
 
La condanna per i delitti preveduti dagli articoli 380 e 381, prima parte, e 382 importa l'interdizione dai pubblici uffici.
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mercoledì 3 marzo 1999

Avvocato penalista - Millantato credito del patrocinatore. Art. 382 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Millantato credito del patrocinatore. Art. 382 del Codice Penale.
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Art. 382 del Codice Penale. Millantato credito del patrocinatore.
 
Il patrocinatore, che, millantando credito presso il giudice o il pubblico ministero che deve concludere, ovvero presso il testimone, il perito o l'interprete, riceve o fa dare o promettere dal suo cliente, a sé o ad un terzo, denaro o altra utilità, col pretesto di doversi procurare il favore del giudice o del pubblico ministero, o del testimone, perito o interprete, ovvero di doverli remunerare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.
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martedì 2 marzo 1999

Avvocato penalista - Altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico. Art. 381 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico. Art. 381 del Codice Penale.
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Art. 381 del Codice Penale. Altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico.
 
Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, in un procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria, presta contemporaneamente, anche per interposta persona, il suo patrocinio o la sua consulenza a favore di parti contrarie, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.
 
La pena è della reclusione fino a un anno e della multa da euro 51 a euro 516, se il patrocinatore o il consulente, dopo aver difeso, assistito o rappresentato da una parte, assume, senza il consenso di questa, nello stesso procedimento, il patrocinio o la consulenza della parte avversaria.
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lunedì 1 marzo 1999

Avvocato penalista - Patrocinio o consulenza infedele. Art. 380 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Patrocinio o consulenza infedele. Art. 380 del Codice Penale.
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Art. 380 del Codice Penale. Patrocinio o consulenza infedele.
 
Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a euro 516. (1)
 
La pena è aumentata:
 
1) se il colpevole ha commesso il fatto, colludendo con la parte avversaria;
 
2) se il fatto è stato commesso a danno di un imputato.
 
Si applicano la reclusione da tre a dieci anni e la multa non inferiore a euro 1.032, se il fatto è commesso a danno di persona imputata di un delitto per il quale la legge commina la pena di morte o l'ergastolo ovvero la reclusione superiore a cinque anni.
 
(1) Il comma che recitava: "Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all'autorità giudiziaria, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a euro 516." è stato così modificato dall'art. 10, co. 10, della L. 20 dicembre 2012, n°. 237.
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