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sabato 20 giugno 1998

Avvocato penalista - Effetti della sospensione e della interruzione. Art. 161 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Effetti della sospensione e della interruzione. Art. 161 del Codice Penale.
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Art. 161 del Codice Penale. Effetti della sospensione e della interruzione.
 
La sospensione e l'interruzione della prescrizione hanno effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato.
 
Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105.
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venerdì 19 giugno 1998

Avvocato penalista - Interruzione del corso della prescrizione. Art. 160 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Interruzione del corso della prescrizione. Art. 160 del Codice Penale.
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Art. 160 del Codice Penale. Interruzione del corso della prescrizione.
 
Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna.
 
Interrompono pure la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio. (1)
 
La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione.
 
Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi; ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre i termini di cui all'articolo 161, secondo comma, fatta eccezione per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.
 
(1) Periodo così sostituito dall’art. 6, comma 4, della L. 5 dicembre 2005, n°. 251.
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giovedì 18 giugno 1998

Avvocato penalista - Sospensione del corso della prescrizione. Art. 159 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Sospensione del corso della prescrizione. Art. 159 del Codice Penale.
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Art. 159 del Codice Penale. Sospensione del corso della prescrizione.
 
Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:
 
1) autorizzazione a procedere;
 
2) deferimento della questione ad altro giudizio;
 
3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore.
 
In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni.
 
Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale;
 
3-bis) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale (1).
 
Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta.
 
La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.
 
Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice. (2)
 
(1) Numero aggiunto dall’art. 12, comma 1, L. 28 aprile 2014, n°. 67; vedi anche, per le disposizioni transitorie, l’art. 15-bis della suddetta L. 67/2014.
 
(2) Comma aggiunto dall’art. 12, comma 2, L. 28 aprile 2014, n°. 67; vedi anche, per le disposizioni transitorie, l’art. 15-bis della suddetta L. 67/2014.
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mercoledì 17 giugno 1998

Avvocato penalista - Decorrenza del termine della prescrizione. Art. 158 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Decorrenza del termine della prescrizione. Art. 158 del Codice Penale.
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Art. 158 del Codice Penale. Decorrenza del termine della prescrizione.
 
Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente (1), dal giorno in cui è cessata la permanenza. (2)
 
Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata.
 
Nondimeno nei reati punibili a querela, istanza o richiesta, il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato.
 
(1) Le parole: “o continuato” sono state soppresse dall’art. 6, co. 2, della L. 5 dicembre 2005, n°. 251;
 
2) Le parole: “o la continuazione” sono state soppresse dall’art. 6, co. 2, della L. 5 dicembre 2005, n°. 251.
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martedì 16 giugno 1998

Avvocato penalista - Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere. Art. 157 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere. Art. 157 del Codice Penale.
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Art. 157 del Codice Penale. Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere. (1)
 
La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.
 
Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante.
 
Non si applicano le disposizioni dell'articolo 69 e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del secondo comma.
 
Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.
 
Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni.
 
I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 449 e 589, secondo, terzo e quarto comma, nonché per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.
 
I termini di cui ai commi che precedono sono altresì raddoppiati per il reato di cui all'articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell'articolo 609-bis ovvero dal quarto comma dell'articolo 609-quater. (2) (3)
 
La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.
 
La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.
 
(1) Articolo così sostituito dall’art. 6, comma 1, della L. 5 dicembre 2005, n. 251.
 
Il testo previgente disponeva: “Art. 157 Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere.
 
La prescrizione estingue il reato:
 
1) in venti anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni;
 
2) in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;
 
3) in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce della reclusione inferiore a cinque anni, o la pena della multa.
 
4) in cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione inferiore a cinque anni, o la pena della multa;
 
5) in tre anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell’arresto;
 
6) in due anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell’ammenda.
 
Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell’aumento massimo della pena stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti.
 
Nel caso di concorso di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti si applicano anche a tale effetto le disposizioni dell’articolo 69.
 
Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e quella pecuniaria, per determinar il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.”
 
(2) Comma così modificato dall' art. 4, L. 1 ottobre 2012, n°. 172.
 
(3) La Corte costituzionale, con sentenza 19-25 maggio 2014, n°. 143 (Gazz. Uff. 4 giugno 2014, n°. 24 - Prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui prevede che i termini di cui ai precedenti commi del presente articolo sono raddoppiati per il reato di incendio colposo (art. 449, in riferimento all'art. 423 C.P.).
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lunedì 15 giugno 1998

Avvocato penalista - Estinzione del diritto di remissione. Art. 156 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Estinzione del diritto di remissione. Art. 156 del Codice Penale.
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Art. 156 del Codice Penale. Estinzione del diritto di remissione.
 
Il diritto di remissione si estingue con la morte della persona offesa dal reato.
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domenica 14 giugno 1998

Avvocato penalista - Accettazione della remissione. Art. 155 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Accettazione della remissione. Art. 155 del Codice Penale.
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Art. 155 del Codice Penale. Accettazione della remissione.
 
La remissione non produce effetto, se il querelato l'ha espressamente o tacitamente ricusata.
 
Vi è ricusa tacita, quando il querelato ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di accettare la remissione.
 
La remissione fatta a favore anche di uno soltanto fra coloro che hanno commesso il reato si estende a tutti, ma non produce effetto per chi l'abbia ricusata.
 
Per quanto riguarda la capacità di accettare la remissione, si osservano le disposizioni dell'articolo 153.
 
Se il querelato è un minore o un infermo di mente, e nessuno ne ha la rappresentanza, ovvero chi la esercita si trova con esso in conflitto di interessi, la facoltà di accettare la remissione è esercitata da un curatore speciale.
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sabato 13 giugno 1998

Avvocato penalista - Più querelanti: remissione di uno solo. Art. 154 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Più querelanti: remissione di uno solo. Art. 154 del Codice Penale.
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Art. 154 del Codice Penale. Più querelanti: remissione di uno solo.
 
Se la querela è stata proposta da più persone, il reato non si estingue se non interviene la remissione di tutti i querelanti.
 
Se tra più persone offese da un reato taluna soltanto ha proposto querela, la remissione, che questa ha fatto, non pregiudica il diritto di querela delle altre.
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venerdì 12 giugno 1998

Avvocato penalista - Esercizio del diritto di remissione. Incapaci. Art. 153 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Esercizio del diritto di remissione. Incapaci. Art. 153 del Codice Penale.
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Art. 153 del Codice Penale. Esercizio del diritto di remissione. Incapaci.
 
Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione di infermità di mente, il diritto di remissione è esercitato dal loro legale rappresentante.
 
I minori, che hanno compiuto gli anni quattordici, e gli inabilitati possono esercitare il diritto di remissione, anche quando la querela è stata proposta dal rappresentante, ma, in ogni caso, la remissione non ha effetto senza l'approvazione di questo.
 
Il rappresentante può rimettere la querela proposta da lui o dal rappresentato, ma la remissione non ha effetto, se questi manifesta volontà contraria.
 
Le disposizioni dei capoversi precedenti si applicano anche nel caso in cui il minore raggiunge gli anni quattordici, dopo che è stata proposta la querela.
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giovedì 11 giugno 1998

Avvocato penalista - Remissione della querela. Art. 152 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Remissione della querela. Art. 152 del Codice Penale.
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Art. 152 del Codice Penale. Remissione della querela.
 
Nei delitti punibili a querela della persona offesa, la remissione estingue il reato.
 
La remissione è processuale o extraprocessuale.
 
La remissione extraprocessuale è espressa o tacita.
 
Vi è remissione tacita, quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela.
 
La remissione può intervenire solo prima della condanna, salvi i casi per i quali la legge disponga altrimenti.
 
La remissione non può essere sottoposta a termini o a condizioni.
 
Nell'atto di remissione può essere fatta rinuncia al diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno.
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