http://www.avvocato-penalista-cirolla.blogspot.com/google4dd38cced8fb75ed.html Avvocato penalista ...: agosto 2011

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martedì 9 agosto 2011

Avvocato penalista - Servizi Legali e Giuridici Globali - la nuova sezione istituita da Avvocato penalista.

Avvocato penalista - Servizi Legali e Giuridici Globali - la nuova sezione istituita da Avvocato penalista.
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Avvocato penalista - Servizi Legali e Giuridici Globali - la nuova sezione istituita da Avvocato penalista.
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La Sezione Servizi Legali e Giuridici Globali si occupa di prestare la propria attività professionale di assistenza e di consulenza, di difesa e di rappresentanza (legale o processuale), in favore delle Imprese, delle Aziende, delle Società, delle Industrie, degli Enti Pubblici, degli Enti Morali, delle Associazioni, dei Professionisti, dei Privati, ecc., in ognuno degli ambiti in cui si svolge la loro attività rispettivamente imprenditoriale, aziendale, societaria, industriale, produttiva, istituzionale, umanitaria, associativa, professionale, lavorativa od umana.
 
I Servizi Legali e Giuridici si concretano nell'assistere e nel consigliare le specifiche entità interessate (Imprese, Aziende, Società, Industrie, Enti Pubblici, Enti Morali, Associazioni, Professionisti, Privati, ecc.) in ordine alle scelte migliori e più utili, oltre che più sicure, da effettuare su ciascuno degli aspetti della loro vita suscettivi di rilevanza legale o giuridica, dalla redazione dei contratti, alla redazione di atti costitutivi, statuti e regolamenti, dalle modifiche alle integrazioni di atti già in essere, dalla creazione alla trasformazione imprenditoriale o societaria, dalla incorporazione alla fusione, dalla cessione alla acquisizione di quote, dalla creazione di società pubbliche o pubblico private, alla trasformazione, incorporazione, fusione ecc. delle stesse con altre entità giuridiche, dalle indicazioni sulla sicurezza finanziaria e degli investimenti, alla sicurezza degli acquisti, delle solvibilità, delle stipule dei rogiti, ecc.
 
Si tratta di un sistema nuovo, ben studiato e messo a punto per fornire alle varie e distinte entità interessate (Imprese, Aziende, Società, Industrie, Enti Pubblici, Enti Morali, Associazioni, Professionisti, Privati ecc.) un servizio legale e giuridico completo, qualificato e di alta qualità, idoneo sia a soddisfare ogni specifica esigenza che si dovesse presentare, sia a rendere gli Enti Pubblici e le persone giuridiche capaci di svolgere i propri compiti istituzionali con la necessaria competenza e con la serenità che loro proviene dal sapere di avere le necessarie conoscenze per fronteggiare le nuove sfide ed adempiere correttamente ai nuovi doveri che le recenti normative prevedono che siano assolti, imponendoli e sanzionando seriamente le eventuali violazioni, sia di porre le Imprese, le Aziende, le Società, le Industrie ed ogni altra entità produttiva nella concreta condizione di affrontare ed auspicabilmente di vincere nelle grandi competizioni del nostro tempo, nazionali ed internazionali, per la difesa delle posizioni già raggiunte e la conquista di nuovi traguardi, con successo ed in sicurezza.
 
Infine, per i Servizi Legali e Giuridici Globali è prevista sia la loro prestazione per uno o più affari legali specifici, sia la prestazione nella forma del regime convenzionale; in entrambi i casi è prevista la conclusione di un contratto scritto tra la singola entità volta per volta interessata a ricevere le prestazioni e lo Studio Legale Cirolla, che potrà assumere, secondo i casi, la veste del contratto per un singolo affare legale o per più affari legali oppure la veste del contratto per convenzione, che prevede tutti gli affari legali, siano essi presenti e/o futuri.
 
I compensi pattuiti saranno fatturati, a seconda della forma prescelta e sempre a pagamento avvenuto, per l'affare legale o per gli affari legali cui si riferiscono, nel primo caso, oppure, in base a ciò che si concorderà con gli interessati, settimanalmente, mensilmente, ecc., nel caso si prescelga la forma della convenzione, con un effetto che non è per niente secondario o trascurabile in termini di positiva incidenza economica sui propri bilanci delle spese relative che si sosterranno e che non sfuggirà all'intelligenza di chi avrà letto attentamente.
 
Le spese e le competenze legali sono interamente defalcabili nel periodo al quale il loro pagamento si riferisce, nel senso che non sono ammortizzabili, come avviene per gli altri beni.
 
Dunque, chi dovesse scegliere questo utile servizio se lo troverà già pagato con una parte dei suoi utili imponibili e con una parte delle sue imposte, nel rispetto della normativa fiscale.
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venerdì 5 agosto 2011

Avvocato penalista - Atti osceni con dolo, se la coppia si accoppia in auto nella piazza del paese, anche se di notte.

Avvocato penalista - Atti osceni con dolo, se la coppia si accoppia in auto nella piazza del paese, anche se di notte.
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Avvocato penalista - Atti osceni con dolo, se la coppia si accoppia in auto nella piazza del paese, anche se di notte.
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Il fatto.

Una focosa coppia (F... ed E ...) di un paesino della provincia biellese ha deciso di dare sfogo alle proprie impellenti pulsioni sessuali, prescegliendo come sede per l'accoppiamento l'autovettura su cui si trovava e come luogo in cui accoppiarsi la piazza del paese, convinta che l'orario notturno e l'evoluzione dei costumi sarebbero stati favorevoli all'unione in atto.

Senonché, nel bel mezzo dell'idillio amoroso, sopraggiunge una pattuglia dei Carabinieri, in servizio di perlustrazione notturna del territorio comunale, che coglie sul fatto l'incauta coppia di amanti, all'interno dell'automobile parcata sulla pubblica piazza, con il lui e la lei completamente denudati e l'uno sull'altra, nell'evidente compimento dell'atto sessuale.

I militari intervenuti, dopo le formalità di rito, le identificazioni personali e quanto altro si usa fare in questi casi, hanno proceduto a deferire la coppia all'autorità giudiziaria competente.

Ne è scaturito un procedimento penale per il delitto di Atti osceni (Art. 527 del Codice Penale) e la disinvolta coppia è stata condannata per detto reato, in primo grado ed in appello.

Contro la decisione di secondo grado (cioè della Corte di Appello) la coppia ha proposto ricorso alla Corte Suprema di Cassazione, chiedendo che il giudice di legittimità le annullasse le due condanne inflittele dai giudici di merito (cioè dai giudici del primo e del secondo grado), con l'asserire che, nel caso che la riguardava, non si sarebbe integrata l'ipotesi dolosa (cioè voluta) di cui alla previsione del primo comma dell'art. 527 del Codice Penale, ma, quella colposa, di cui al secondo comma dell'art. 527 del Codice Penale (punibile con la sola sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 ad euro 309), se non (e addirittura) la contravvenzione di cui all'art. 726 del Codice Penale (Atti contrari alla pubblica decenza), punibile con le pene (alternativamente previste) dell'arresto fino ad un mese o della ammenda da euro 10 ad euro 206.

Il diritto.

La Corte di Cassazione ha ritenuto di non accogliere le prospettazioni e le tesi difensive della coppia ed ha confermato le condanne del giudice d'appello e del giudice di primo grado.

Con le motivazioni a base del rigetto del ricorso della coppia e della conferma delle decisioni di condanna dei giudici di merito, in buona sostanza, la Corte ha reiterato concetti e principi di diritto già enucleati in casi precedentemente trattati e che possono sussumersi nel fatto che costituisce offesa al comune senso del pudore l'unione sessuale in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, nonostante gli autori del delitto ritengano che, nel loro caso, ricorrano condizioni particolarmente favorevoli, quali l'orario notturno o l'assenza di persone.

La pubblica piazza di un paese è per sua stessa destinazione, oltre che per definizione, un luogo pubblico e, se è pur vero che di notte non è frequentata con la medesima assiduità con cui è frequentata di giorno, questo fatto, di per sè solo, non esclude che sia frequentabile e, dunque, che possa diventare frequentata anche di notte, da un momento all'altro.

Dunque, nessuna condanna lieve o per un reato di minore gravità per le coppie che, denudate, si uniscono sessualmente all'interno dell'abitacolo di un'automobile in un pubblica piazza, anche se ciò avviene di notte e nella convinzione che, proprio perché di notte, nessuna persona possa frequentare la piazza o transitare per la pubblica piazza a quell'ora di notte, appunto.

La Corte di Cassazione, così, non ha ritenuto di tramutare nella sanzione amministrativa, di cui al secondo comma dell'art. 527 del Codice Penale, la condanna reclusiva al carcere, inflitta alla coppia biellese, e non ha ritenuto di accogliere, infine, la sua ipotesi difensiva di configurare a proprio carico l'ipotesi contravvenzionale di Atti contrari alla pubblica decenza.

La Suprema Corte ha deciso di confermare la decisione della Corte di appello di Torino della condanna alla reclusione, secondo la previsione dell'art. 527 del Codice Penale, ed ha spiegato le ragioni della sua decisione in questa direzione osservando che "gli atti osceni sono sempre connotati da un contenuto di tipo sessuale, diversamente dagli atti contrari alla pubblica decenza che comprendono, più genericamente, le offese al pudore quali conseguenze della violazione di norme etico-sociali che impongono decoro, riserbo e compostezza".

Circa il contenuto e/o la sostanza palesemente sessuali del contegno dell'incauta coppia della provincia di Biella non pare che possano sorgere dubbi di sorta: gli agenti dell’Arma dei Carabinieri hanno sorpresero l'uomo e la donna entrambi completamente nudi e l’uno sull’altra, nel mentre stavano compiendo il loro atto sessuale.

Chiunque fosse passato in quel momento - non potendosi escludere con ragionevole certezza che anche di notte passi qualcuno per la piazza di un paese - si sarebbe trovato di fronte a una scena che non avrebbe provocato il semplice "disagio, disapprovazione o riprovazione", come previsto dall'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 726 del Codice Penale, ma un vero e proprio senso di "repulsione", di "disgusto" e/o di "disprezzo".

"Si tratta di una distinzione che, pur assumendo profili meno netti in ragione della naturale evoluzione dei costumi, non può ritenersi del tutto eliminata o, comunque, superabile - ha concluso la Cassazione - in presenza di comportamenti quali il mostrarsi completamente nudi all’interno di una autovettura durante il compimento di un atto sessuale, sicuramente offensivi del pudore e certamente avvertiti come tali, indipendentemente dalle condizioni attuali di sviluppo sociale e culturale".

D'altra parte e per la dovuta compiutezza espositiva, non è certo di oggi e non è una novità il pensiero della Corte di Cassazione su questa particolare materia del diritto penale.

Già dal 1958, infatti, si stabilì che: "Mentre la pubblica decenza riguarda quel complesso di regole etico sociali che impongono a ciascuno di astenersi da ciò che può offendere il sentimento collettivo della più elementare costumatezza, l'oscenità invece ha un contenuto specifico riferibile soltanto alla verecondia sessuale.
(Così, Corte di Cassazione, Sezione III Pen., 28 febbraio 1958, in Giust. Pen., 1958, II, pag. 568, massima n°. 478 e Corte di Cassazione, Sez. III Pen., 4 marzo 1958, in Giust. Pen, 1958, II, pag. 445, massima n°. 384).


Ma, al di là dei principi giuridici della Cassazione, e per completare il discorso anche in punto di relazioni sociali, possiamo davvero considerare come dovuti alla "naturale evoluzione dei costumi" od allo "sviluppo sociale e culturale" contegni involutivi e sottosviluppati, come quello fin qui visto, che ci riportano con la mente ai tempi in cui l'uomo viveva nelle caverne?
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Avvocato penalista - Atti osceni con dolo, se la coppia si accoppia in auto nella piazza del paese, anche se di notte.
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giovedì 4 agosto 2011

Avvocato penalista - Il diritto alla privatezza (privacy) ed i suoi limiti.

Avvocato penalista - Il diritto alla privatezza (privacy) ed i suoi limiti. 
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Avvocato penalista - Il diritto alla privatezza (privacy) ed i suoi limiti.
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La Corte Suprema di Cassazione, in materia Penale, ha ri-stabilito un limite al diritto alla nostra privatezza (od alla nostra privacy, come si dice al giorno d'oggi), statuendo che esso non sussiste nei luoghi di privata dimora, se e quando ricorrono deteminate condizioni.
 
Infatti, la Corte di Cassazione a tale proposito ha affermato di recente, riconfermando il suo precedente orientamento giurisprudenziale in materia, che la ripresa fotografica o video di una attività edificatoria in corso nella contigua proprietà della persona ripresa non integra il reato di interferenza illecita nella vita privata, di cui all'art. 615-bis del Codice Penale (1).

In base a questo orientamento giurisprudenziale, infatti, la Corte ha ribadito che "il titolare del domicilio non può vantare alcuna pretesa al rispetto della riservatezza" se l'azione ripresa "pur svolgendosi in luoghi di privata dimora, può essere liberamente osservata senza ricorrere a particolari accorgimenti" e che, dunque, "la ripresa fotografica da parte di terzi lede la riservatezza della vita privata ed integra il reato di cui all'art. 615-bis c.p. solo "a condizione che "vengano ripresi comportamenti sottratti alla normale osservazione dall'esterno, essendo la tutela del domicilio limitata a ciò che si compie in luoghi di privata dimora in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile ad estranei".

Per altro, la Corte ha precisato che la tutela apprestata dal legislatore alla riservatezza postula "la liceità dell'attività svolta in ambito privato, potendo, diversamente, l'intrusione nell'altrui privacy ritenersi comunque contestata, tanto più in presenza di un diritto, il cui esercizio si intenda garantire o la cui violazione si voglia accertare o prevenire".

Non da meno, nel caso di specie, il reato di cui all'art. 615-bis C.P. non sussiste in quanto, secondo la Corte, l'esperimento delle azioni civili previste a tutela della proprietà ed anche del possesso ammette "il diritto a documentare, con ogni mezzo (non esclusa appunto la ripresa fotografica o filmata), l'epoca dell'altrui costruzione, essendo, peraltro, risaputo che, ai fini dell'ordinaria azione di nunciazione (denuncia di nuova opera) di cui all'articolo 1170 c.c., è necessario il rispetto del termine di un anno dall'inzio della nuova opera".

Sulla base di tali enunciazioni, la Corte di Cassazione con la citata sentenza ha annullato le precedenti sentenze di merito che avevano giudicato colpevoli del reato di interferenze illecite nella vita privata e molestie, padre e figlia, per avere captato le “immagini della vita privata altrui, (ossia dei vicini di casa) nelle specie esteriorizzatasi attraverso l’iniziativa edificatoria”; i Giudici dei Giudici, nel condividere le tesi della difesa di parte ricorrente, che fondavano il proprio assunto sulla circostanza fattuale che le riprese audiovisive fossero state realizzate per testimoniare un illecito civile perpetrato, hanno cassato senza rinvio la pronuncia impugnata, in quanto il fatto contestato, non sussiste.
 
Di fatti, in un passo molto significativo della sentenza di legittimità si afferma che “anche ad ammettere, sia pure con innegabile forzatura linguistica, che l’attività di costruzione di un muro di confine costituisca, davvero, fatto afferente all’imperscrutabile vita privata altrui, la realizzazione del manufatto in prossimità di un confine postula il rispetto delle prescrizioni civilistiche», ed il cittadino, di fronte ad una eventuale lesione di un proprio diritto, ha il sacrosanto diritto a documentare con ogni strumento, ivi compresi i filmati, l’illegittima costruzione altrui; perciò, nel pieno giudizio di bilanciamento fra interessi contrapposti, si deve privilegiare diritto alla privacy solo e laddove l’eventuale attività di ripresa sia da considerarsi indebita, in quanto tale.
 
(Così, Corte Suprema di Cassazione - Sezione Quinta Penale, Sentenza 24 giugno 2011, n°. 25453).

(1) - Il delitto di cui all’articolo 615 bis (intitolato Interferenze illecite nella vita privata) è stato introdotto all’interno del nostro ordinamento giuridico penale ad opera e per l’effetto dell’articolo 1 della legge n. 98 del 1 aprile 1974, e prevede che:
 
“Chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’art. 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
 
“Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo”.

“I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.
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Avvocato penalista - Il diritto alla privatezza (privacy) ed i suoi limiti.
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