Avvocato penalista - L'Ingiuria (art. 594 c. p.) e la Diffamazione (art. 595 c. p.), non si configurano - e non sono fatti che non costituiscono reato - solo quando il diritto di critica consista nell'attribuzione di un fatto determinato e sussista il requisito della verità del fatto riferito e criticato.
____________________________________
""" Quando il diritto di critica consiste nella attribuzione di un fatto determinato è necessario che sussista il requisito della verità del fatto riferito e criticato.
Il Tribunale di Roma, riformando la contraria decisione assunta dal locale giudice di pace, ha assolto una donna dalle imputazioni di ingiuria e diffamazione aggravate per aver indirizzato al proprio avvocato, e per conoscenza ad altre due persone, una lettera contenente delle lamentele per l’operato dello stesso.
Il legale ha proposto ricorso per cassazione denunciando il superamento dei limiti posti al diritto di critica.
.
E’ possibile lamentarsi per iscritto del proprio avvocato?
Questo è senz’altro un diritto del cliente sempre che le contestazioni non esorbitino i limiti del diritto di critica e abbiano un fondamento di verità.
Con la sentenza in analisi, i Giudici della Quinta Sezione penale cassano con rinvio la sentenza con cui il Tribunale di Roma aveva assolto una donna dalle imputazioni di ingiuria e diffamazione per aver spedito al proprio legale una lettera di lamentele.
Il giudice di merito non ravvisava alcuna offensività nelle espressioni adottate dalla cliente, trascurando qualsiasi indagine in ordine alla sussistenza del requisito della verità.
La Suprema Corte non condivide tale interpretazione e rinvia la sentenza impugnata per nuovo giudizio, domandando al giudice di rinvio di stabilire se gli apprezzamenti negativi effettuati dalla donna si siano mantenuti nei limiti del diritto di critica, tenendo presente che quando questo consiste nella attribuzione di un fatto determinato è necessario che sussista il requisito della verità del fatto riferito e criticato. """
____________________________________
L'Articolo 594 del Codice Penale, intitolato al delitto di Ingiuria, prevede che:
Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 516,00 euro.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a 1032,00 euro, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.
Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone.
L'Articolo 595 del Codice Penale, intitolato alla Diffamazione, a sua volta prevede che:
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1032,00 euro.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a 2065,00 euro.
Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516,00.
Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.
Per leggere le motivazioni della sentenza qui evidenziata, vedete qui:
L'Articolo 595 del Codice Penale, intitolato alla Diffamazione, a sua volta prevede che:
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1032,00 euro.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a 2065,00 euro.
Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516,00.
Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.
Per leggere le motivazioni della sentenza qui evidenziata, vedete qui:
http://www.neldiritto.it/appgiurisprudenza.asp?id=2793#.UwdN8b5d6M8
____________________________________