http://www.avvocato-penalista-cirolla.blogspot.com/google4dd38cced8fb75ed.html Avvocato penalista ...: ottobre 2015

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giovedì 29 ottobre 2015

Avvocato penalista - L'Omicidio stradale, ovvero il nuovo reato previsto e punito dall'Art. 389 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista - L'Omicidio stradale, ovvero il nuovo reato previsto e punito dall'Art. 389 bis del Codice Penale.
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Avvocato penalista - L'Omicidio stradale, ovvero il nuovo reato previsto e punito dall'Art. 389 bis del Codice Penale.
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" Omicidio stradale: come funziona, le sanzioni.

Codice della strada: approvato il nuovo reato, arresto in flagranza in caso di uso di alcol e droghe.

Ecco come funziona l’omicidio stradale, il nuovo reato introdotto nel codice penale e che prevede sanzioni più severe per chi causa un incidente stradale mortale commettendo una grave infrazione del codice della strada.

Dopo l’ok della Camera e le ulteriori modifiche approvate all’ultimo momento sulla bozza uscita la settimana scorsa dalle commissioni Giustizia e Trasporti, ora la legge passerà al Senato per un ulteriore formale via libera, ma non sembrano profilarsi scontri su quello che, quindi, deve ritenersi ormai il testo definitivo.

Il reato “di base”: omicidio stradale.

La riforma inserisce nel codice penale il nuovo reato di omicidio stradale, omicidio a carattere “colposo” (che quindi scatta anche in assenza di volontà a determinare l’evento), ma con pene più alte (non saranno quindi previsti sconti come spesso accade, per esempio, nei confronti degli incensurati).

Ovviamente la fattispecie è punita pur sempre in modo meno severo rispetto all’omicidio volontario. Confluiscono nell’omicidio stradale tutti i casi di scontri mortali, ma per quelli meno gravi le pene restano immutate (da due a sette anni) Omicidio stradale grave.

Le pene aumentano quando l’incidente mortale è causato da un conducente che ha commesso infrazioni gravi del codice della strada su un veicolo a motore.

L’elenco di tali infrazioni prevede una graduazione di pena in due fasce:

1- prima fascia: in tali casi la pena “aumentata” va da 5 a 10 anni. Vi rientra:

la guida in stato di ebbrezza media (da 0,81 a 1,5 g/l);

la velocità “spropositata” (in città, oltre il doppio del limite a patto comunque che si guidasse ad almeno 70 km/h; fuori città, 50 km/h oltre il limite);

il passaggio col rosso;

la circolazione contromano;

l’inversione di marcia in corrispondenza di dossi, curve o incroci;

il sorpasso con linea di mezzeria continua o vicino a strisce pedonali.

2- seconda fascia: in tali casi la pena “aumentata” va da 8 a 12 anni e comprende:

stato di ebbrezza grave (oltre 1,5 g/l)

guida sotto effetto di droghe;

ebbrezza anche media, se il conducente è un autista professionista (non solo di mezzi pesanti).

Nei primi due casi della seconda fascia è previsto l’obbligo di arresto in flagranza.

Aggravanti e attenuanti.

Se i morti sono più di uno o se ci sono anche feriti può scattare l’aumento di pena fino al triplo e il massimo sale da 12 a 18 anni.

Ulteriore aggravante viene prevista in caso di fuga: in tal caso la pena aumenta da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni.

Scatta infine l’aggravante anche qualora il responsabile guidi con patente revocata o sospesa o senza essere titolare di patente o quando guidava un veicolo di sua proprietà non assicurato.

Invece, si applica una riduzione della pena (fino alla metà) se c’è un concorso di colpa da parte della vittima.

Le lesioni stradali.

Nel caso in cui, a seguito dell’incidente stradale, non vi sia la morte del danneggiato ma solo lesioni personali gravi, viene previsto un autonomo reato, quello di “lesioni personali stradali”, punibile solo a querela di parte se la malattia non supera i 20 giorni.

La pena base va da tre mesi a un anno per le lesioni gravi, mentre sale da uno a tre anni per le lesioni gravissime.

In caso di lesioni determinate da guida in stato di ebbrezza grave (per i professionisti, anche media) o droghe, la pena è aggravata e va da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per quelle gravissime.

Per l’ebbrezza media e gli altri casi di velocità, inversioni, rosso e sorpassi rilevanti per l’omicidio stradale, le lesioni gravi possono essere punite da un anno e sei mesi a tre anni, quelle gravissime da due a quattro anni.

Revoca della patente.

In caso di condanna o patteggiamento (anche con la condizionale) per omicidio o lesioni stradali c’è la revoca della patente.

Una nuova patente sarà conseguibile solo dopo:

– almeno 15 (in caso di omicidio) o 5 anni (in caso di lesioni);

– si scende a 10 solo quando c’è colpa anche da parte della vittima;

– si passa a 20 anni se l’interessato era stato già condannato per ebbrezza media o grave o per guida sotto effetto di droghe;

– nei casi più gravi (come la fuga), si sale a 30 anni.

Viene così cancellata l’iniziale previsione dell’ergastolo della patente, cioè la revoca a vita della licenza di guida.

Prescrizione.

La nuova legge prevede un raddoppio degli ordinari termini di prescrizione.

Il pm può chiedere per una sola volta di prorogare le indagini preliminari. "

Fonte laleggepertutti.it, qui:

http://www.laleggepertutti.it/102663_omicidio-stradale-come-funziona-le-sanzioni
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Avvocato penalista - L'Omicidio stradale, ovvero il nuovo reato previsto e punito dall'Art. 389 bis del Codice Penale.
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mercoledì 7 ottobre 2015

Avvocato penalista - Il termine “balsamico” è liberamente utilizzabile, ma solo in modo tale da non indurre in errore il consumatore”.

Avvocato penalista -  Il termine “balsamico” è liberamente utilizzabile, ma solo in modo tale da non indurre in errore il consumatore”.
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Avvocato penalista -  Il termine “balsamico” è liberamente utilizzabile, ma solo in modo tale da non indurre in errore il consumatore”.
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"" La Cassazione liberalizza il termine “balsamico”.
 
La terza sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 21279 depositata oggi (1 giugno 2012), ha liberalizzo l’utilizzo del termine “balsamico”.
 
Più precisamente, un uomo si era visto sequestrare delle confezioni di condimenti proprio perchè appunto definiti col termine “balsamico bianco”, ritenuto evocativo della denominazione del piu’ noto aceto balsamico modenese e, la Corte, convalidando il dissequestro emesso dal gip del Tribunale della liberta’ di Reggio Emilia, ha stabilito che l’utilizzo di questo termine non è “non necessariamente appannaggio dell’aceto balsamico di Modena”.
 
La Suprema Corte ha bocciato il ricorso presentato dal pm sottolineando che “il termine balsamico non designa di per se un prodotto agricolo o alimentare ma piu’ in generale cose che hanno le caratteristiche o l’odore del balsamo”.
 
Per i Giudici di Piazza Cavour “si tratta di un aggettivo della lingua corrente che non puo’ formare oggetto di un uso esclusivo e riservato e puo’ essere liberamente utilizzato a condizione che siano in concreto rispettate le norme applicabili nell’ordinamento giuridico comunitario e, in particolare, in modo tale da non indurre in errore il consumatore”. ""
 
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
 
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Avvocato penalista -  Il termine “balsamico” è liberamente utilizzabile, ma solo in modo tale da non indurre in errore il consumatore”.
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martedì 6 ottobre 2015

Avvocato penalista - Avere o coltivare una piantina di marijuana sul balcone è un fatto che non costituisce reato.

Avvocato penalista - Avere o coltivare una piantina di marijuana sul balcone è un fatto che non costituisce reato.
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Avvocato penalista - Avere o coltivare una piantina di marijuana sul balcone è un fatto che non costituisce reato.
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"" Cassazione: nessun reato avere una piantina di marijuana sul balcone.

La Suprema Corte con la sentenza n. 25674/12, ha stabilito che coltivare una sola pianta di marijuana “non è idoneo a porre in pericolo il bene della salute pubblica o della sicurezza pubblica”.

La Corte, con questa decisione che farà sicuramente discutere e che alimenterà molte polemiche nei prossimi giorni, ha assolto il 23 enne di Scalea (CS) sorpreso con una piantina sul balcone di casa perché non ha ravvisato nella coltivazione di una sola piantina nessuna pericolosità da sanzionare penalmente.

Il fatto che il ragazzo calabrese avesse soltanto una piantina ha condotto i Giudici di Piazza Cavour a credere che la “modestia dell’attività posta in essere emerge da circostanze oggettive di fatto, come in questo caso la coltivazione di una piantina in un piccolo vaso sul terrazzo di casa con un principio attivo di mg 16, il comportamento dell’imputato deve essere ritenuto del tutto inoffensivo e non punibile anche in presenza di specifiche norme di segno contrario”. ""

Fonte sentenze-cassazione.com, qui:

http://www.sentenze-cassazione.com/cassazione-nessun-reato-avere-una-piantina-di-cannabis-sul-balcone/
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Avvocato penalista - Avere o coltivare una piantina di marijuana sul balcone è un fatto che non costituisce reato.
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lunedì 5 ottobre 2015

Avvocato penalista - Commette Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, Art. 474 C. P., il procuratore del rappresentante legale della società che omette di controllare l'etichetta.

Avvocato penalista - Commette Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, Art. 474 C. P., il procuratore del rappresentante legale della società che omette di controllare l'etichetta.
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Avvocato penalista - Commette Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, Art. 474 C. P., il procuratore del rappresentante legale della società che omette di controllare l'etichetta.
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"" Importazione prodotti contraffatti: ne responde il procuratore del rappresentante della Società per mancato controllo dell’etichetta.

Sentenze – Cassazione n. 12484/12: Importazione prodotti contraffatti ne risponde il procuratore del rappresentante legale della società per mancato controllo etichetta.

La Cassazione, trattando un caso relativo alla importazione di prodotti industriali dall’estero che riportavano «la falsa attestazione di produzione in Italia e negli Stati

Uniti» ha stabilito la responsabilità del procuratore del rappresentante della Società, per «aver importato, per conto della società, ai fini della successiva commercializzazione, prodotti recanti falsa indicazione di provenienza», nonostante lo stesso abbia sempre ribadito di non essere «né rappresentante legale né dipendente della società».

La Corte giunge a tale conclusione in quanto ha ritenuto evidente la consapevolezza delle azioni compiute dall’uomo e pertanrto, sussiste in capo allo stesso la relativa responsabilità in quanto avrebbe dovuto «accertare l’apposizione di etichette corrette e veritiere in ordine alla provenienza dei prodotti, a prescindere dalla posizione di dipendente» della società. ""

Fonte sentenze-cassazione.com, qui:

http://www.sentenze-cassazione.com/importazione-prodotti-contraffatti-ne-responde-il-procuratore-del-rappresentante-della-societa-per-mancato-controllo-delletichetta/
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Avvocato penalista - Commette Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, Art. 474 C. P., il procuratore del rappresentante legale della società che omette di controllare l'etichetta.
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domenica 4 ottobre 2015

Avvocato penalista - Commette il reato di cui all'articolo 171-ter, lettera e), della legge n°. 633/41 chi fa uso del decoder privato in un locale pubblico a fine di lucro.

Avvocato penalista - Commette il reato di cui all'articolo 171-ter, lettera e), della legge n°. 633/41 chi fa uso del decoder privato in un locale pubblico a fine di lucro.
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Avvocato penalista - Commette il reato di cui all'articolo 171-ter, lettera e), della legge n°. 633/41 chi fa uso del decoder privato in un locale pubblico a fine di lucro.
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"" Diritto d’autore: E’ vietato vedere la partita al bar col decoder di casa.

Sentenza Cassazione n. 2087/2012 – Diritto d’autore: E’ vietato vedere la partita al bar col decoder di casa.

La terza sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20876 del 30 maggio 2012, ha stabilito l’inutilizzabilità in pubblico del decoder domestico e della relativa smart card per non incorrere nella violazione delle norme che regolano la materia del diritto d’autore.

Il caso giunto fino alla massima Corte, si è originato per il fatto di aver utilizzato un decoder privato per diffondere, all’interno di un esercizio pubblico, una partita di calcio trasmessa da una emittente a pagamento.

In primo grado il P.M. chiedeva che la condotta dell’imputato venisse punita in quanto contraria alle norme poste a tutela dei diritti d’autore ma, il Tribunale, ravvisando un mero illecito civilistico emetteva nei confronti dell’imputato una sentenza di assoluzione.

La situazione si è ribaltata in appello poichè anche i giudici di seconda istanza hanno ravvisato la violazione dell’articolo 171-ter, lettera e), della legge 633/41 sul diritto d’autore.

La Cassazione interessata del caso ha sottolineato che la presenza del dolo specifico (l’uso non personale e lo scopo di lucro) fa venir meno il mero illecito civilistico ravvisato dal Tribunale, e, pertanto, confermando la senttenza d’Appello, ha ricordato che le norme sul diritto d’autore hanno la «finalità di tutelare l’impresa erogatrice del servizio televisivo contro qualsiasi condotta abusiva».

In sostanza, anche se l’imputato ha acquistato la visione dell’evento calcistico ciò non lo autorizzava a diffonderlo in pubblico, salvo esplicita autorizzazione da parte dell’autore/distributore (ovvero al loro posto dalla SIAE).

La Corte precisa inoltre che, ai fini della sussistenza del reato, le norme sul diritto d’autore non effettuano nessuna differenza tra l’attività di «utilizzazione» e quella di «diffusione» (in questo caso del servizio criptato), ma stabiliscono la punizione di chi, senza accordo col distributore (ovvero in questo caso col canale televisivo a pagamento), permette la diffusione dell’evento «a una platea indeterminata di soggetti» ovvero «ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo» un servizio criptato.

In conclusione, per gli ermellini, un abbonamento domestico è destinato a restare limitato «nell’ambito della famiglia». ""

Fonte sentenze-cassazione.com, qui:

http://www.sentenze-cassazione.com/diritto-dautore-e-vietato-vedere-la-partita-al-bar-col-decoder-di-casa/
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Avvocato penalista - Commette il reato di cui all'articolo 171-ter, lettera e), della legge n°. 633/41 chi fa uso del decoder privato in un locale pubblico a fine di lucro.
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sabato 3 ottobre 2015

Avvocato penalista - Non è reo di Abbandono di animali, Art. 727 C. P., chi lascia i suoi cani in una pensione per animali, anche se non paga la retta.

Avvocato penalista - Non è reo di Abbandono di animali, Art. 727 C. P., chi lascia i suoi cani in una pensione per animali, anche se non paga la retta.
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Avvocato penalista - Non è reo di Abbandono di animali, Art. 727 C. P., chi lascia i suoi cani in una pensione per animali, anche se non paga la retta.
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"" Nessun reato lasciare i cani in una pensione per animali senza pagare la retta.

Sentenza Cassazione n. 13338/12 –  Non c’è abbandono animali se si lasciano in una struttura idonea.

La Cassazione ha trattato il caso di un cane “dimenticato” dai patroni in una pensione per animali che, dopo metà del soggiorno, hanno “dimenticato” anche di pagare la relativa retta.

Il fatto in se è triste e allo stesso tempo curioso e di sicuro gli amanti degli animali non condivideranno la decisione   presa dai giudici della Suprema Corte, che dal punto di vista giuridico non fa una piega ma agli occhi di un animalista appare certamente molto discutibile.

In pratica, due animali venivano portati in una struttura adatta ad accoglierli e ritenuta «affidabile e professionale».

Inizialmente tutto è andato bene ma dopo qualche tempo, nonostante i numerosi solleciti, l’albergo per cani non ha più ricevuto la retta per il soggiorno degli animali.

Il poche parole, la proprietaria dei cani non solo ha “dimenticato” di andarsi a riprendere i propri animali ma si è “dimenticata” anche di pagare la struttura alberghiere e, per questo, veniva condannata per il reato di abbandono di animali (e 2 mila euro di multa).

Secondo il Giudice gli animali «erano stati affidati ad un canile privato e non ad un canile municipale» e, quindi, «avrebbero potuto essere privati delle necessarie cura e custodia».

La donna, che non intende pagare i 2 mila euro di multa ricorre in Cassazione  sostenendo di non aver “abbandonato” i cani in quanto questi sono stati  affidati «ad un canile», e il fatto che la struttura sia privata non esonera la stessa a garantire «la cura e la custodia».

La Corte, con la sentenza 13338/2012, accoglie il ricorso della donna e precisa che il mancato pagamento della “retta” per il soggiorno dell’animale non autorizza la struttura – sia pubblica che privata – ad «abbandonare il cane», ad «interromperne la cura e la custodia» o a sopprimere l’animale.

Il proprietario dell’animale, in caso di «sospensione dei pagamenti» o di «mancato ritiro», può risponderne per inadempimento contrattuale ma non per abbandono, purché non sia «prevedibile, per l’inaffidabilità o la mancanza di professionalità del canile, l’abbandono del cane» da parte della struttura.

Nel caso in specie la donna «aveva affidato due cani a una struttura privata, aveva pagato le prime mensilità contrattualmente previste e aveva sottoscritto apposita clausola con la quale autorizzava il canile, in caso di bisogno, ad intervenire e ad anticipare le spese per le prestazioni e i mezzi terapeutici», ma, successivamente «aveva sospeso i pagamenti e non aveva risposto alle sollecitazioni» per riprendersi gli animali.

L’abbandono, per giurisprudenza costante, si concretizza nel caso in cui non viene assicurato «il rispetto delle esigenze psico-fisiche dell’animale»,  «sprovvisto di custodia e cura» ed «esposto a pericolo per la sua incolumità».

Tutte queste situazioni, anche grazie all’affidabilità della struttura, non si sono verificate e, per questi motivi, la Corte non ritiene configurabile l’ipotesi di abbandono di animale e, pertanto, accoglie il ricorso della donna azzerando la condanna emessa dal GUP nei suoi confronti. ""

Fonte sentenze-cassazione.com, qui:

http://www.sentenze-cassazione.com/nessun-reato-lasciare-i-cani-in-una-pensione-per-animali-senza-pagare-la-retta/
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Avvocato penalista - Non è reo di Abbandono di animali, Art. 727 C. P., chi lascia i suoi cani in una pensione per animali, anche se non paga la retta.
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venerdì 2 ottobre 2015

Avvocato penalista - Il copia-incolla degli atti del p. m. da parte del g.i.p. rende nullo il suo provvedimento.

Avvocato penalista - Il copia-incolla degli atti del p. m. da parte del g.i.p. rende nullo il suo provvedimento.
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Avvocato penalista - Il copia-incolla degli atti del p. m. da parte del g.i.p. rende nullo il suo provvedimento.
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"" La Cassazione pone dei limiti ai “copia-incolla” tra G.I.P. e P.M.

Sentenze Cassazione n. 22327/12 : La Cassazione pone dei limiti ai “copia-incolla” tra GIP e P.M.

Con la Sentenza n.22327 dell’8 giugno 2012, la Cassazione ha annullato la misura cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari nei confronti di due uomini accusati di traffico di stupefacenti perchè, nella compilazione della suddetta autorizzazione alla custodia in carcere, il GIP non ha fornito una vera e propria motivazione ma si è limitato a ricopiare (facendolo anche male) l’istanza del Pubblico Ministero e, pertanto, come affermato anche dal giudice del riesame, il provvedimento in questione “ha una motivazione soltanto apparente”.

In sostanza, il vizio rilevato riguardava il fatto che la motivazione del GIP, dopo essere stata oggetto di vari copia incolla, risultava essere del tutto priva di senso e di logicità.

Nella stessa. infatti. sono state rilevate situazioni che nulla avevano a che fare coi fatti di causa anche perchè provenivano da altre diverse inchieste (ad es. nel caso in specie si è argomentato su situazioni relative una organizzazione di tipo associativo con disponibilità di armi che non riguardava il caso dei due imputati).

La Cassazione, pur ravvisando lo stretto collegamento tra il provvedimento di restrizione della libertà personale e l’ordinanza che decide sul riesame e, riconoscendo anche la possibilità di estrarre parte della richiesta del P.M., esige almeno che vi sia da parte del Giudice una presa di coscienza seria circa il contenuto e le ragioni dell’atto.

Nel caso in questione diciamo che il GIP, accogliendo in maniera del tutto passiva e acritica le ragioni del Pubblico Ministero e facendole proprie, ha proprio esagerato e, pertanto, la Corte, rigettando il ricorso, ha chiarito che fare uso parziale del copia-incolla è consentito, ma vanno sempre fornire le ragioni che hanno indirizzato il giudice a richiamare un precedente atto, altrimenti non potrà che aversi la nullità del provvedimento. ""

Fonte sentenze-cassazione.com, qui:

http://www.sentenze-cassazione.com/la-cassazione-pone-dei-limiti-ai-copia-incolla-tra-gip-e-p-m/
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Avvocato penalista - Il copia-incolla degli atti del p. m. da parte del g.i.p. rende nullo il suo provvedimento.
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giovedì 1 ottobre 2015

Avvocato penalista - Commette Violenza sessuale, Art. 609 bis C. P., chi impone un rapporto non protetto ad una prostituta.

Avvocato penalista - Commette Violenza sessuale, Art. 609 bis C. P., chi impone un rapporto non protetto ad una prostituta.
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Avvocato penalista - Commette Violenza sessuale, Art. 609 bis C. P., chi impone un rapporto non protetto ad una prostituta.
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"" Violenza sessuale aggravata per aver imposto un rapporto non protetto ad una prostituta.

Sentenza – Sezione III Cassazione n. 23132/2012 – Violenza sessuale aggravata per aver imposto un rapporto non protetto ad una prostituta.

La Cassazione ha stabilito che sussistono gli elementi del reato di violenza sessuale quando si impone un rapporto sessuale non protetto.

Più nello specifico, la Corte ha trattato il caso di un uomo che, dopo aver avuto un rapporto sessuale con una prostituta ha minacciato quest’ultima (utilizzando un coltello) affinchè ne avesse un altro però senza l’uso del contraccettivo.

Nel caso sottoposto all’esame della corte la prostituta, che ha continuato a rifiutare la proposta del cliente nonostante questo continuasse a toccarla e a malmenarla, è riuscita a reagire facendo scappare
l’aggressore, il quale, nella fuga, si è portato con sè anche la borsetta della donna.

L’uomo è stato individuato ed arrestato e nei suoi confronti il Tribunale del Riesame ha ritenuto necessaria l’applicazione della misura cautelativa della custodia in carcere.

La Cassazione, sostenendo la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di violenza sessuale aggravata, ha confermato la decisione del Riesame che ha fornito “una congrua, specifica ed adeguata motivazione sia sulla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine ai fatti contestati, sia sulla qualificazione giuridica dei fatti stessi.” ""

Fonte sentenze-cassazione.com, qui:

http://www.sentenze-cassazione.com/violenza-sessuale-aggravata-per-aver-imposto-un-rapporto-non-protetto-ad-una-prostituta/
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Avvocato penalista - Commette Violenza sessuale, Art. 609 bis C. P., chi impone un rapporto non protetto ad una prostituta.
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