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venerdì 31 ottobre 2014

Avvocato penalista - Il reato di sostituzione di persona commesso attraverso il web.

Avvocato penalista - Il reato di sostituzione di persona commesso attraverso il web.
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Avvocato penalista - Il reato di sostituzione di persona commesso attraverso il web.

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"" In tema di sostituzione di persona sul web – Cass. Pen. 25774/2014
Scritto da Michele Pappone   il 23 ottobre 2014

Cassazione Penale, Sez. V, 16 giugno 2014, (ud. 23 aprile 2014) n. 25774
Presidente Dubolino, Relatore Lignola, P.G. Stabile

Massima

Integra il delitto di sostituzione di persona, previsto e punito dalla fattispecie incriminatrice di cui all’art. 494 c.p., la condotta criminosa consistita nella creazione, su un social network, di un profilo che riproduca l’effige della persona offesa e nel conseguente utilizzo, con tale falsa identità, dei servizi del sito, consistenti essenzialmente nella possibilità di comunicazione in rete con gli altri iscritti, indotti in errore dalla identità dell’interlocutore, e di condivisione di contenuti.

In punto di elemento soggettivo, il dolo specifico del delitto, consistente nel fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio patrimoniale o non, oppure di recare ad altrui un danno, deve ritenersi integrato nell’ipotesi di utilizzo del profilo al fine di intrattenere rapporti con altre persone (essenzialmente di sesso opposto), ovvero per il soddisfacimento di una propria vanità (costituente vantaggio non patrimoniale), o ancora al fine di ledere la immagine e la dignità della persona offesa, apparentemente titolare del profilo creato dal reo.

(Nel caso concreto tale fine è dimostrato dall’aggressione verbale di uno sconosciuto, che accusò l’apparente titolare del profilo di aver insultato la propria fidanzata, minacciandolo di denuncia, nonché dalla rimostranze di una conoscente, che lo accusava di non essere una persona seria).

Il commento

L’evoluzione tecnologica e, in particolare, l’era del web 2.0, impongono non solo al Legislatore di adeguare l’assetto normativo vigente, bensì anche alla giurisprudenza di tenere il passo rispetto alle nuove esigenze di tutela che ne conseguono.

In tale contesto si colloca l’illecito della sostituzione personale sul web.

Il nostro codice penale, infatti, punisce, all’art. 494 c.p. “chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, … se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno”.

Si tratta di un’ipotesi delittuosa sussidiaria, inserita all’interno del capo IV, titolo VII, denominato “della falsità personale”, posto a tutela della pubblica fede.

La giurisprudenza di legittimità ha cominciato, negli ultimi anni, ad occuparsi dell’ipotesi de qua commessa anche a mezzo internet, configurando il reato di sostituzione di persona nella condotta di colui che crei ed utilizzi un “account” di posta elettronica, attribuendosi falsamente le generalità di un diverso soggetto, inducendo in errore gli utenti della rete internet nei confronti dei quali le false generalità siano state declinate e con il fine di arrecare danno al soggetto le cui generalità siano state abusivamente spese (Cass. pen., Sez. V, 8 novembre – 14 dicembre 2007, n. 46674).

Successivamente, i giudici di P.zza Cavour hanno riconosciuto il reato suddetto anche nella condotta di chi inserisca nel sito di una “chat line” a tema erotico il recapito telefonico di altra persona associandolo ad un “nickname” di fantasia, qualora abbia agito al fine di arrecare danno alla medesima, atteso che in tal modo gli utilizzatori del servizio vengono tratti in inganno sulla disponibilità della persona associata allo pseudonimo a ricevere comunicazioni a sfondo sessuale (v. Cass. pen., Sez. V, 28 novembre 2012 – 29 aprile 2013, n. 18826 in Giur. Pen. Web. con osservazioni di La Terra.

Risponde del reato di cui all’art. 494 c.p. chi crea un falso profilo in chat, associandolo all’altrui recapito telefonico e in Cass. Pen., 2014, 1, p. 148 con osservazioni di Stampanoni Bassi, In tema di sostituzione di persona commessa nella rete).

Secondo l’organo giudicante, dunque, il reato di sostituzione di persona ricorre non solo quando si sostituisce illegittimamente la propria all’altrui persona, ma anche quando «si attribuisce ad altri un falso nome, un falso stato ovvero una qualità cui la legge attribuisce effetti giuridici, dovendosi intendere per “nome” non solo il nome di battesimo ma anche tutti i contrassegni d’identità», ricomprendendovi, tra essi, anche i cosiddetti “nicknames”.

Da ultimo, la Suprema Corte è tornata sul punto (Cass. pen., Sez. V, 23 aprile – 16 giugno 2014, n. 25774), chiarendo alcuni profili che sino ad allora lasciavano residuare alcuni dubbi circa la configurabilità del delitto di cui all’art. 494 c.p. tramite l’utilizzo dei c.d. social networks.

Oggetto della tutela penale è, invero, l’interesse riguardante la pubblica fede, in quanto «questa può essere sorpresa da inganni relativi alla vera essenza di una persona o alla sua identità o ai suoi attributi sociali; siccome si tratta di inganni che possono superare la ristretta cerchia d’un determinato destinatario, il legislatore ha ravvisato in essi una costante insidia alla fede pubblica, e non soltanto alla fede privata e alla tutela civilistica del diritto al nome».

Per quanto concerne, invece, l’elemento soggettivo, esso è rappresentato dal dolo specifico consistente nel fine di procurare a se o ad altri un vantaggio, oppure di recare ad altri un danno.

Sul punto, orbene, si registra una certa unanimità di pronunce, come quella esaminanda, nel riconoscere nella fattispecie di sostituzione di persona anche il vantaggio “non patrimoniale”: tra i vantaggi ritraibili dall’attribuzione di una diversa identità, vi rientra, infatti, sia la possibilità di intrattenere rapporti con altre persone sia il soddisfacimento di una propria vanità (vantaggio non patrimoniale).

Il delitto in esame, infine, potrà concorrere altresì con quello di truffa (art. 640 c.p.) laddove l’induzione in errore, mediante sostituzione di persona, sia servita a conseguire un profitto con altrui danno. ""

Fonte giurisprudenzapenale.com, qui:

http://www.giurisprudenzapenale.com/2014/10/23/in-tema-di-sostituzione-di-persona-sul-web-cass-pen-257742014/
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Avvocato penalista - Il reato di sostituzione di persona commesso attraverso il web.
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giovedì 30 ottobre 2014

Avvocato penalista - La Conservazione della documentazione relativa alle intercettazioni ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 269 del Codice di Procedura Penale.

Avvocato penalista - La Conservazione della documentazione relativa alle intercettazioni ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 269 del Codice di Procedura Penale.
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Avvocato penalista - La Conservazione della documentazione relativa alle intercettazioni ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 269 del Codice di Procedura Penale.
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L'Art. 269 del Codice di Procedura Penale, intitolato alla Conservazione della documentazione, prevede e stabilisce che:

1. I verbali e le registrazioni sono conservati integralmente presso il pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 271 comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.

3. La distruzione, nei casi in cui è prevista, viene eseguita sotto controllo del giudice. Dell'operazione è redatto verbale.
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Avvocato penalista - La Conservazione della documentazione relativa alle intercettazioni ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 269 del Codice di Procedura Penale.
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mercoledì 29 ottobre 2014

Avvocato penalista - La Esecuzione delle operazioni di intercettazione delle comunicazioni ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 268 del Codice di Procedura Penale.

Avvocato penalista - La Esecuzione delle operazioni di intercettazione delle comunicazioni ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 268 del Codice di Procedura Penale.
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Avvocato penalista - La Esecuzione delle operazioni di intercettazione delle comunicazioni ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 268 del Codice di Procedura Penale.
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L'Art. 268 del Codice di Procedura Penale, intitolato alla Esecuzione delle operazioni, prevede e stabilisce che:

1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale.

2. Nel verbale è trascritto, anche sommariamente, il contenuto delle comunicazioni intercettate.

3. Le operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica. Tuttavia, quando tali impianti risultano insufficienti o inidonei ed esistono eccezionali ragioni di urgenza, il pubblico ministero può disporre, con provvedimento motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria.

3 bis. Quando si procede a intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche, il pubblico ministero può disporre che le operazioni siano compiute anche mediante impianti appartenenti a privati.

4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati in segreteria insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga.

5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. Scaduto il termine, il giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiano manifestamente irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. Il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno ventiquattro ore prima.

7. Il giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.

8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione della registrazione su nastro magnetico. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7.
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martedì 28 ottobre 2014

Avvocato penalista - I Presupposti e le forme del provvedimento di intercettazione ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 267 del Codice di Procedura Penale.

Avvocato penalista - I Presupposti e le forme del provvedimento di intercettazione ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 267 del Codice di Procedura Penale.
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Avvocato penalista - I Presupposti e le forme del provvedimento di intercettazione ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 267 del Codice di Procedura Penale.
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L'Art. 267 del Codice di Procedura Penale, intitolato ai Presupposti e forme del provvedimento (di intercettazione), prevede e stabilisce che:
 
1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'art. 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini.
 
1 bis. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.
 
2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l'intercettazione con decreto motivato, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice indicato nel comma 1.  Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, l'intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati.
 
3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata non può superare i quindici giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1.
 
4. Il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria.
 
5. In apposito registro riservato tenuto nell'ufficio del pubblico ministero sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni.
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Avvocato penalista - I Presupposti e le forme del provvedimento di intercettazione ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 267 del Codice di Procedura Penale.
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lunedì 27 ottobre 2014

Avvocato penalista - Le Intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 266 bis del Codice di Procedura Penale.

Avvocato penalista - Le Intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 266 bis del Codice di Procedura Penale.
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Avvocato penalista - Le Intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 266 bis del Codice di Procedura Penale.
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L'Art. 266 bis del Codice di Procedura Penale, intitolato alle Intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche, prevede e stabilisce che:
 
1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266, nonché a quelli commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche, è consentita l'intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra più sistemi.
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domenica 26 ottobre 2014

Avvocato penalista - I Limiti di ammissibilità della intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 266 del Codice di Procedura Penale.

Avvocato penalista - I Limiti di ammissibilità della intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 266 del Codice di Procedura Penale.
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Avvocato penalista - I Limiti di ammissibilità della intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 266 del Codice di Procedura Penale.
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L'Art. 266 del Codice di Procedura Penale, intitolato ai Limiti di ammissibilità dell'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione, prevede e stabilisce che:
 
1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati:
 
a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;
 
b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;
 
c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
 
d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
 
e) delitti di contrabbando;
 
f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono;
 
f bis) delitti previsti dall'articolo 600 ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater 1  del medesimo codice, nonché dall'art. 609 undecies;
 
f ter) delitti previsti dagli articoli 444, 473, 474, 515, 516 e 517 quater del codice penale;
 
f quater) delitto previsto dall'articolo 612 bis del codice penale.
 
2. Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti.
 
Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa.
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Avvocato penalista - I Limiti di ammissibilità della intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 266 del Codice di Procedura Penale.
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sabato 25 ottobre 2014

Avvocato penalista - Le Spese relative al sequestro penale ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 265 del Codice di Procedura Penale.

Avvocato penalista - Le Spese relative al sequestro penale ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 265 del Codice di Procedura Penale.
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Avvocato penalista - Le Spese relative al sequestro penale ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 265 del Codice di Procedura Penale.
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L'Art. 265 del Codice di Procedura Penale, intitolato alle Spese relative al sequestro penale, prevede e stabilisce che:

1. Le spese occorrenti per la conservazione e per la custodia delle cose sequestrate per il procedimento penale sono anticipate dallo Stato, salvo all'erario il diritto di recupero a preferenza di ogni altro creditore sulle somme e sui valori indicati nell'articolo 264.

(Questo Articolo è stato abrogato)
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Avvocato penalista - Le Spese relative al sequestro penale ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 265 del Codice di Procedura Penale.
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venerdì 24 ottobre 2014

Avvocato penalista - I Provvedimenti in caso di mancata restituzione ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 264 del Codice di Procedura Penale.

Avvocato penalista - I Provvedimenti in caso di mancata restituzione ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 264 del Codice di Procedura Penale.
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Avvocato penalista - I Provvedimenti in caso di mancata restituzione ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 264 del Codice di Procedura Penale.
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L'Art. 264 del Codice di Procedura Penale, intitolato ai Provvedimenti in caso di mancata restituzione, prevede e stabilisce che:
 
1. Dopo un anno dal giorno in cui la sentenza è divenuta inoppugnabile, se la richiesta di restituzione non è stata proposta o è stata respinta, il giudice dell'esecuzione dispone con ordinanza che il denaro, i titoli al portatore, quelli emessi o garantiti dallo Stato anche se non al portatore e i valori di bollo siano depositati nell'ufficio del registro del luogo.
 
Negli altri casi, ordina la vendita delle cose, secondo la loro qualità, nelle pubbliche borse o all'asta pubblica, da eseguirsi a cura della cancelleria.
 
Tuttavia, se tali cose hanno interesse scientifico ovvero pregio di antichità o di arte, ne è ordinata la consegna al Ministero di grazia e giustizia.
 
2. L'autorità giudiziaria può disporre la vendita anche prima del termine indicato nel comma 1 o immediatamente dopo il sequestro, se le cose non possono essere custodite senza pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio.
 
3. La somma ricavata dalla vendita è versata in deposito giudiziale nell'ufficio postale del luogo. Questa somma e i valori depositati presso l'ufficio del registro, dedotte le spese indicate nell'articolo 265, sono devoluti dopo due anni alla cassa delle ammende se nessuno ha provato di avervi diritto.
 
(Questo Articolo è stato abrogato).
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Avvocato penalista - I Provvedimenti in caso di mancata restituzione ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 264 del Codice di Procedura Penale.
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giovedì 23 ottobre 2014

Avvocato penalista - Il Procedimento per la restituzione delle cose sequestrate ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 263 del Codice di Procedura Penale.

Avvocato penalista - Il Procedimento per la restituzione delle cose sequestrate ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 263 del Codice di Procedura Penale.
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Avvocato penalista - Il Procedimento per la restituzione delle cose sequestrate ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 263 del Codice di Procedura Penale.
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L'Art. 263 del Codice di Procedura Penale, intitolato al Procedimento per la restituzione delle cose sequestrate, prevede e stabilisce che:
 
1. La restituzione delle cose sequestrate è disposta dal giudice con ordinanza se non vi è dubbio sulla loro appartenenza.
 
2. Quando le cose sono state sequestrate presso un terzo, la restituzione non può essere ordinata a favore di altri senza che il terzo sia sentito in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127.
 
3. In caso di controversia sulla proprietà delle cose sequestrate, il giudice ne rimette la risoluzione al giudice civile del luogo competente in primo grado, mantenendo nel frattempo il sequestro.
 
4. Nel corso delle indagini preliminari, sulla restituzione delle cose sequestrate il pubblico ministero provvede con decreto motivato.
 
5. Contro il decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione o respinge la relativa richiesta gli interessati possono proporre opposizione sulla quale il giudice provvede a norma dell'articolo 127.
 
6. Dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione, provvede il giudice dell'esecuzione.
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Avvocato penalista - Il Procedimento per la restituzione delle cose sequestrate ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 263 del Codice di Procedura Penale.
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mercoledì 22 ottobre 2014

Avvocato penalista - La Durata del sequestro e la restituzione delle cose sequestrate ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 262 del Codice di Procedura Penale.

Avvocato penalista - La Durata del sequestro e la restituzione delle cose sequestrate ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 262 del Codice di Procedura Penale.
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Avvocato penalista - La Durata del sequestro e la restituzione delle cose sequestrate ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 262 del Codice di Procedura Penale.
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L'Art. 262 del Codice di Procedura Penale, intitolato alla Durata del sequestro e alla restituzione delle cose sequestrate, prevede e stabilisce che:

1. Quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova, le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, anche prima della sentenza. Se occorre, l'autorità giudiziaria prescrive di presentare a ogni richiesta le cose restituite e a tal fine può imporre cauzione.

2. Nel caso previsto dal comma 1, la restituzione non è ordinata se il giudice dispone, a richiesta del pubblico ministero o della parte civile, che sulle cose appartenenti all'imputato o al responsabile civile sia mantenuto il sequestro a garanzia dei crediti indicati nell'articolo 316.

3. Non si fa luogo alla restituzione e il sequestro è mantenuto ai fini preventivi quando il giudice provvede a norma dell'articolo 321.

3 bis. Trascorsi cinque anni dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione, le somme di denaro sequestrate, se non è stata disposta la confisca e nessuno ne ha chiesto la restituzione, reclamando di averne diritto, sono devolute allo Stato.

4. Dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, salvo che sia disposta la confisca.
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Avvocato penalista - La Durata del sequestro e la restituzione delle cose sequestrate ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 262 del Codice di Procedura Penale.
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martedì 21 ottobre 2014

Avvocato penalista - La Rimozione e la riapposizione dei sigilli ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 261 del Codice di Procedura Penale.

Avvocato penalista -  La Rimozione e la riapposizione dei sigilli ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 261 del Codice di Procedura Penale.
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Avvocato penalista -  La Rimozione e la riapposizione dei sigilli ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 261 del Codice di Procedura Penale. 
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L'Art. 261 del Codice di Procedura Penale, intitolato alla Rimozione e alla riapposizione dei sigilli, prevede e stabilisce che:
 
1. L'autorità giudiziaria, quando occorre procedere alla rimozione dei sigilli, ne verifica prima l'identità e l'integrità con l'assistenza dell'ausiliario. Compiuto l'atto per cui si è resa necessaria la rimozione dei sigilli, le cose sequestrate sono nuovamente sigillate dall'ausiliario in presenza dell'autorità giudiziaria. L'autorità giudiziaria e l'ausiliario appongono presso il sigillo la data e la sottoscrizione.
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Avvocato penalista -  La Rimozione e la riapposizione dei sigilli ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 261 del Codice di Procedura Penale. 
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lunedì 20 ottobre 2014

Avvocato penalista - La Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate e le Cose deperibili ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 260 del Codice di Procedura Penale.

Avvocato penalista - La Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate e le Cose deperibili ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 260 del Codice di Procedura Penale.
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Avvocato penalista - La Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate e le Cose deperibili ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 260 del Codice di Procedura Penale.
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L'Art. 260 del Codice di Procedura Penale, intitolato alla Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate ed alle Cose deperibili, prevede e stabilisce che:

1. Le cose sequestrate si assicurano con il sigillo dell'ufficio giudiziario e con le sottoscrizioni dell'autorità giudiziaria e dell'ausiliario che la assiste ovvero, in relazione alla natura delle cose, con altro mezzo, anche di carattere elettronico o informatico, idoneo a indicare il vincolo imposto a fini di giustizia.

2. L'autorità giudiziaria fa estrarre copia dei documenti e fa eseguire fotografie o altre riproduzioni delle cose sequestrate che possono alterarsi o che sono di difficile custodia, le unisce agli atti e fa custodire in cancelleria o segreteria gli originali dei documenti, disponendo, quanto alle cose, in conformità dell'articolo 259. Quando si tratta di dati, di informazioni o di programmi informatici, la copia deve essere realizzata su adeguati supporti, mediante procedura che assicuri la conformità della copia all’originale e la sua immodificabilità; in tali casi, la custodia degli originali può essere disposta anche in luoghi diversi dalla cancelleria o dalla segreteria.

3. Se si tratta di cose che possono alterarsi, l'autorità giudiziaria ne ordina, secondo i casi, l'alienazione o la distruzione.

3 bis. L'autorità giudiziaria procede, altresì, anche su richiesta dell'organo accertatore alla distruzione delle merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione quando le stesse sono di difficile custodia, ovvero quando la custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica ovvero quando, anche all'esito di accertamenti compiuti ai sensi dell'articolo 360, risulti evidente la violazione dei predetti divieti. L'autorità giudiziaria dispone il prelievo di uno o più campioni con l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 364 e ordina la distruzione della merce residua.

3 ter. Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti, la polizia giudiziaria, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, può procedere alla distruzione delle merci contraffatte sequestrate, previa comunicazione all'autorità giudiziaria. La distruzione può avvenire dopo 15 giorni dalla comunicazione salva diversa decisione dell'autorità giudiziaria. E' fatta salva la facoltà di conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.
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Avvocato penalista - La Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate e le Cose deperibili ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 260 del Codice di Procedura Penale.
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domenica 19 ottobre 2014

Avvocato penalista - La Custodia delle cose sequestrate ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 259 del Codice di Procedura Penale.

Avvocato penalista - La Custodia delle cose sequestrate ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 259 del Codice di Procedura Penale.
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Avvocato penalista - La Custodia delle cose sequestrate ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 259 del Codice di Procedura Penale.
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L'Art. 259 del Codice di Procedura Penale, intitolato alla Custodia delle cose sequestrate, prevede e stabilisce che:

1. Le cose sequestrate sono affidate in custodia alla cancelleria o alla segreteria. Quando ciò non è possibile o non è opportuno, l'autorità giudiziaria dispone che la custodia avvenga in luogo diverso, determinandone il modo e nominando un altro custode, idoneo a norma dell'articolo 120.

2. All'atto della consegna, il custode è avvertito dell'obbligo di conservare e di presentare le cose a ogni richiesta dell'autorità giudiziaria nonché delle pene previste dalla legge penale per chi trasgredisce ai doveri della custodia.

Quando la custodia riguarda dati, informazioni o programmi informatici, il custode è altresì avvertito dell’obbligo di impedirne l’alterazione o l’accesso da parte di terzi, salva, in quest’ultimo caso, diversa disposizione dell’autorità giudiziaria.

Al custode può essere imposta una cauzione.

Dell'avvenuta consegna, dell'avvertimento dato e della cauzione imposta è fatta menzione nel verbale.

La cauzione è ricevuta, con separato verbale, nella cancelleria o nella segreteria.
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Avvocato penalista - La Custodia delle cose sequestrate ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 259 del Codice di Procedura Penale.
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sabato 18 ottobre 2014

Avvocato penalista - Le Copie dei documenti sequestrati ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 258 del Codice di Procedura Penale.

Avvocato penalista - Le Copie dei documenti sequestrati ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 258 del Codice di Procedura Penale.
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Avvocato penalista - Le Copie dei documenti sequestrati ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 258 del Codice di Procedura Penale.
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L'Art. 258 del Codice di Procedura Penale, intitolato alle Copie dei documenti sequestrati, prevde e stabilisce che:
 
1. L'autorità giudiziaria può fare estrarre copia degli atti e dei documenti sequestrati, restituendo gli originali, e, quando il sequestro di questi è mantenuto, può autorizzare la cancelleria o la segreteria a rilasciare gratuitamente copia autentica a coloro che li detenevano legittimamente.
 
2. I pubblici ufficiali possono rilasciare copie, estratti o certificati dei documenti loro restituiti dall'autorità giudiziaria in originale o in copia, ma devono fare menzione in tali copie, estratti o certificati del sequestro esistente.
 
3. In ogni caso la persona o l'ufficio presso cui fu eseguito il sequestro ha diritto di avere copia del verbale dell'avvenuto sequestro.
 
4. Se il documento sequestrato fa parte di un volume o di un registro da cui non possa essere separato e l'autorità giudiziaria non ritiene di farne estrarre copia, l'intero volume o registro rimane in deposito giudiziario.
Il pubblico ufficiale addetto, con l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, rilascia agli interessati che li richiedono copie, estratti o certificati delle parti del volume o del registro non soggette al sequestro, facendo menzione del sequestro parziale nelle copie, negli estratti e nei certificati.
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Avvocato penalista - Le Copie dei documenti sequestrati ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 258 del Codice di Procedura Penale.
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venerdì 17 ottobre 2014

Avvocato penalista - Il Riesame del decreto di sequestro ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 257 del Codice di Procedura Penale.

Avvocato penalista - Il Riesame del decreto di sequestro ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 257 del Codice di Procedura Penale.
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Avvocato penalista - Il Riesame del decreto di sequestro ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 257 del Codice di Procedura Penale. 
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L'Art. 257 del Codice di Procedura Penale, intitolato al Riesame del decreto di sequestro, prevede e stabilisce che:

1. Contro il decreto di sequestro l'imputato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'articolo 324.

2. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento.
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Avvocato penalista - Il Riesame del decreto di sequestro ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 257 del Codice di Procedura Penale. 
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giovedì 16 ottobre 2014

Avvocato penalista - La Acquisizione di atti, documenti o altre cose per i quali viene eccepito il segreto di Stato ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 256 ter del Codice di Procedura Penale

Avvocato penalista - La Acquisizione di atti, documenti o altre cose per i quali viene eccepito il segreto di Stato ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 256 ter del Codice di Procedura Penale.
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Avvocato penalista - La Acquisizione di atti, documenti o altre cose per i quali viene eccepito il segreto di Stato ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 256 ter del Codice di Procedura Penale
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L'Art. 256 ter del Codice di Procedura Penale, intitolato alla Acquisizione di atti, documenti o altre cose per i quali viene eccepito il segreto di Stato, prevede e stabilisce che:

1. Quando devono essere acquisiti, in originale o in copia, documenti, atti p altre cose per i quali il responsabile dell’ufficio detentore eccepisce il segreto di stato, l’esame e la consegna sono sospesi; il documento, l’atto o la cosa è sigillato in appositi contenitori e trasmesso prontamente al presidente del Consiglio dei ministri.

2. Nell’ipotesi prevista al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza l’acquisizione del documento, dell’atto o della cosa ovvero conferma il segreto di Stato entro trenta gironi dalla trasmissione.

3. Se il Presidente del Consiglio dei ministri non si pronuncia nel termine di cui al comma 2, l’autorità giudiziaria acquisisce il documento, l’atto o la cosa.
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Avvocato penalista - La Acquisizione di atti, documenti o altre cose per i quali viene eccepito il segreto di Stato ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 256 ter del Codice di Procedura Penale
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mercoledì 15 ottobre 2014

Avvocato penalista - La Acquisizione di documenti, atti o altre cose da parte dell’autorità giudiziaria presso le sedi dei servizi di informazione per la sicurezza ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 256 bis del Codice di Procedura Penale.

Avvocato penalista - La Acquisizione di documenti, atti o altre cose da parte dell’autorità giudiziaria presso le sedi dei servizi di informazione per la sicurezza ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 256 bis del Codice di Procedura Penale.
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Avvocato penalista - La Acquisizione di documenti, atti o altre cose da parte dell’autorità giudiziaria presso le sedi dei servizi di informazione per la sicurezza ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 256 bis del Codice di Procedura Penale.
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L'Art. 256 bis del Codice di Procedura Penale, intitolato alla Acquisizione di documenti, atti o altre cose da parte dell’autorità giudiziaria presso le sedi dei servizi di informazione per la sicurezza, prevede e stabilisce che:

1. Quando deve disporre l’acquisizione di documenti, atti o altre cose presso le sedi dei servizi di informazione per la sicurezza, presso gli uffici del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o comunque presso uffici collegati all’esercizio delle funzioni di informazione per la sicurezza della Repubblica, l’autorità giudiziaria indica nell’ordine di esibizione, in modo quanto più possibile specifico, i documenti, gli atti e le cose oggetto della richiesta.

2. L’autorità giudiziaria procede direttamente sul posto all’esame dei documenti, degli atti e delle cose e acquisisce agli atti quelli strettamente indispensabili ai fini dell0indagine. Nell’espletamento di tale attività, l’autorità giudiziaria può avvalersi della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria.

3. Quando ha fondato motivo di ritenere che i documenti, gli atti o le cose esibiti non siano quelli richiesti o siano incompleti, l’autorità giudiziaria informa il Presidente del Consiglio dei ministri, che provvede a disporre la consegna di ulteriori documenti, atti cose o, se ne ricorrono i presupposti, a confermare l’inesistenza di ulteriori documenti, atti o cose.

4. Quando deve essere acquisito, in originale o in copia, un documento, un atto o una cosa, originato da un organismo informativo estero, trasmesso con vincolo di non divulgazione, l’esame e la consegna immediata sono sospesi e il documento, l’atto o la cosa è trasmesso immediatamente al Presidente del Consiglio dei ministri affinchè vengano assunte le necessarie iniziative presso l’autorità estera per le relative determinazioni in ordine all’apposizione del segreto di Stato.

5. Nell’ipotesi previste al comma 4, il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza l’acquisizione del documento, dell’atto o della cosa ovvero oppone o conferma il segreto di Stato entro sessanta giorni dalla trasmissione.

6. Se il Presidente del Consiglio dei ministri non si pronuncia nel termine di cui al comma 5, l’autorità giudiziaria acquisisce il documento, l’atto o la cosa.
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Avvocato penalista - La Acquisizione di documenti, atti o altre cose da parte dell’autorità giudiziaria presso le sedi dei servizi di informazione per la sicurezza ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 256 bis del Codice di Procedura Penale.
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martedì 14 ottobre 2014

Avvocato penalista - Il Dovere di esibizione ed i segreti (di ufficio, professionali, di Stato, ecc.) ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 256 del Codice di Procedura Penale.

Avvocato penalista - Il Dovere di esibizione ed i segreti (di ufficio, professionali, di Stato, ecc.) ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 256 del Codice di Procedura Penale.
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Avvocato penalista - Il Dovere di esibizione ed i segreti (di ufficio, professionali, di Stato, ecc.) ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 256 del Codice di Procedura Penale.
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L'Art. 256 del Codice di Procedura Penale, intitolato al Dovere di esibizione ed ai segreti, prevede e stabilisce che: 
 
1. Le persone indicate negli articoli 200 e 201 devono consegnare immediatamente all'autorità giudiziaria, che ne faccia richiesta, gli atti e i documenti, anche in originale se così è ordinato, nonché i dati, le informazioni e i programmi informatici, anche mediante copia di essi su adeguato supporto, e ogni altra cosa esistente presso di esse per ragioni del loro ufficio, incarico, ministero, professione o arte, salvo che dichiarino per iscritto che si tratti di segreto di Stato ovvero di segreto inerente al loro ufficio o professione.
 
2. Quando la dichiarazione concerne un segreto di ufficio o professionale, l'autorità giudiziaria, se ha motivo di dubitare della fondatezza di essa e ritiene di non potere procedere senza acquisire gli atti, i documenti o le cose indicati nel comma 1, provvede agli accertamenti necessari. Se la dichiarazione risulta infondata, l'autorità giudiziaria dispone il sequestro.
 
3. Quando la dichiarazione concerne un segreto di Stato, l'autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che ne sia data conferma. Qualora il segreto sia confermato e la prova sia essenziale per la definizione del processo, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza di un segreto di Stato.
 
4. Qualora, entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri non dia conferma del segreto, l'autorità giudiziaria dispone il sequestro.
 
5. Si applica la disposizione dell'articolo 204.
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Avvocato penalista - Il Dovere di esibizione ed i segreti (di ufficio, professionali, di Stato, ecc.) ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 256 del Codice di Procedura Penale.
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lunedì 13 ottobre 2014

Avvocato penalista - Il Sequestro presso banche ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 255 del Codice di Procedura Penale.

Avvocato penalista - Il Sequestro presso banche ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 255 del Codice di Procedura Penale.
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Avvocato penalista - Il Sequestro presso banche ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 255 del Codice di Procedura Penale.
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L'Art. 255 del Codice di Procedura Penale, intitolato al Sequestro presso banche, prevede e stabilisce che: 
 
1. L'autorità giudiziaria può procedere al sequestro presso banche di documenti, titoli, valori, somme depositate in conto corrente e di ogni altra cosa, anche se contenuti in cassette di sicurezza, quando abbia fondato motivo di ritenere che siano pertinenti al reato, quantunque non appartengano all'imputato o non siano iscritti al suo nome.
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Avvocato penalista - Il Sequestro presso banche ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 255 del Codice di Procedura Penale.
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domenica 12 ottobre 2014

Avvocato penalista - Il Sequestro di dati informatici presso fornitori di servizi informatici, telematici e di telecomunicazioni ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 254 bis del Codice di Procedura Penale.

Avvocato penalista - Il Sequestro di dati informatici presso fornitori di servizi informatici, telematici e di telecomunicazioni ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 254 bis del Codice di Procedura Penale.
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Avvocato penalista - Il Sequestro di dati informatici presso fornitori di servizi informatici, telematici e di telecomunicazioni ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 254 bis del Codice di Procedura Penale.
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L'Art. 254 bis del Codice di Procedura Penale, intitolato al Sequestro di dati informatici presso fornitori di servizi informatici, telematici e di telecomunicazioni, prevede e stabilisce che:

1. L’autorità giudiziaria, quando dispone il sequestro, presso i fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni, dei dati da questi detenuti, compresi quelli di traffico o di ubicazione, può stabilire, per esigenze legate alla regolare fornitura dei medesimi servizi, che la loro acquisizione avvenga mediante copia di essi su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità. In questo caso è, comunque, ordinato al fornitore dei servizi di conservare e proteggere adeguatamente i dati originali.
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Avvocato penalista - Il Sequestro di dati informatici presso fornitori di servizi informatici, telematici e di telecomunicazioni ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 254 bis del Codice di Procedura Penale.
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sabato 11 ottobre 2014

Avvocato penalista - Il Sequestro di corrispondenza ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 254 del Codice di Procedura Penale.

Avvocato penalista - Il Sequestro di corrispondenza ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 254 del Codice di Procedura Penale.
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Avvocato penalista - Il Sequestro di corrispondenza ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 254 del Codice di Procedura Penale.
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L'Art. 254 del Codice di Procedura Penale, intitolato al Sequestro di corrispondenza, prevede e stabilisce che:

1. Presso coloro che forniscono servizi postali, telegrafici, telematici o di telecomunicazioni è consentito procedere al sequestro di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi e altri oggetti di corrispondenza, anche se inoltrati per via telematica, che l’autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere spediti dall’imputato o a lui diretti, anche sotto nome diverso o per mezzo di persona diversa, o che comunque possono avere relazione con il reato.

2. Quando al sequestro procede un ufficiale di polizia giudiziaria, questi deve consegnare all'autorità giudiziaria gli oggetti di corrispondenza sequestrati, senza aprirli o alterarli e senza prendere altrimenti conoscenza del loro contenuto.

3. Le carte e gli altri documenti sequestrati che non rientrano fra la corrispondenza sequestrabile sono immediatamente restituiti all'avente diritto e non possono comunque essere utilizzati.
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Avvocato penalista - Il Sequestro di corrispondenza ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 254 del Codice di Procedura Penale.
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venerdì 10 ottobre 2014

Avvocato penalista - L'Oggetto e le formalità del sequestro ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 253 del Codice di Procedura Penale.

Avvocato penalista - L'Oggetto e le formalità del sequestro ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 253 del Codice di Procedura Penale.
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Avvocato penalista - L'Oggetto e le formalità del sequestro ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 253 del Codice di Procedura Penale.
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L'Art. 253 del Codice di Procedura Penale, intitolato all'Oggetto e alle formalità del sequestro, prevede e stabilisce che:

1. L'autorità giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti.

2. Sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo.

3. Al sequestro procede personalmente l'autorità giudiziaria ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria delegato con lo stesso decreto.

4. Copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato, se presente.
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Avvocato penalista - L'Oggetto e le formalità del sequestro ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 253 del Codice di Procedura Penale.
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giovedì 9 ottobre 2014

Avvocato penalista - Il Sequestro conseguente a perquisizione ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 252 del Codice di Procedura Penale.

Avvocato penalista - Il Sequestro conseguente a perquisizione ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 252 del Codice di Procedura Penale.
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Avvocato penalista - Il Sequestro conseguente a perquisizione ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 252 del Codice di Procedura Penale.
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L'Art. 252 del Codice di Procedura Penale, intitolato al Sequestro conseguente a perquisizione, prevede e stabilisce che:
 
1. Le cose rinvenute a seguito della perquisizione sono sottoposte a sequestro con l'osservanza delle prescrizioni degli articoli 259 e 260.
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Avvocato penalista - Il Sequestro conseguente a perquisizione ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 252 del Codice di Procedura Penale.
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mercoledì 8 ottobre 2014

Avvocato penalista - Le Perquisizioni nel domicilio ed i loro limiti temporali ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 251 del Codice di Procedura Penale.

Avvocato penalista - Le Perquisizioni nel domicilio ed i loro limiti temporali ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 251 del Codice di Procedura Penale.
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Avvocato penalista - Le Perquisizioni nel domicilio ed i loro limiti temporali ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 251 del Codice di Procedura Penale.
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L'Art. 251 del Codice di Procedura Penale, intitolato alle Perquisizioni nel domicilio. (ed ai loro) Limiti temporali, prevede e stabilisce che:
 
1. La perquisizione in un'abitazione o nei luoghi chiusi adiacenti a essa non può essere iniziata prima delle ore sette e dopo le ore venti.
 
2. Tuttavia nei casi urgenti l'autorità giudiziaria può disporre per iscritto che la perquisizione sia eseguita fuori dei suddetti limiti temporali.
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Avvocato penalista - Le Perquisizioni nel domicilio ed i loro limiti temporali ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 251 del Codice di Procedura Penale.
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martedì 7 ottobre 2014

Avvocato penalista - Le Perquisizioni locali ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 250 del Codice di Procedura Penale.

Avvocato penalista - Le Perquisizioni locali ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 250 del Codice di Procedura Penale.
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Avvocato penalista - Le Perquisizioni locali ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 250 del Codice di Procedura Penale.
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L'Art. 250  del Codice di Procedura Penale, intitolato alle Perquisizioni locali, prevede e stabilisce che:

1. Nell'atto di iniziare le operazioni, copia del decreto di perquisizione locale è consegnata all'imputato, se presente, e a chi abbia l'attuale disponibilità del luogo, con l'avviso della facoltà di farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120.

2. Se mancano le persone indicate nel comma 1, la copia è consegnata e l'avviso è rivolto a un congiunto, un coabitante o un collaboratore ovvero, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.

3. L'autorità giudiziaria, nel procedere alla perquisizione locale, può disporre con decreto motivato che siano perquisite le persone presenti o sopraggiunte, quando ritiene che le stesse possano occultare il corpo del reato o cose pertinenti al reato. Può inoltre ordinare, enunciando nel verbale i motivi del provvedimento, che taluno non si allontani prima che le operazioni siano concluse. Il trasgressore è trattenuto o ricondotto coattivamente sul posto.
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Avvocato penalista - Le Perquisizioni locali ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 250 del Codice di Procedura Penale.
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